Regione Autonoma della Sardegna Regione Autonoma della Sardegna

Ricerca

Dettaglio Atti normativi

Bene archivistico

Atto normativo

Atto normativo

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 32

Stampa

Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1988/08/26
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 6 settembre 1988, n. 33
Estratto: Nell'organizzazione amministrativa regionale sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento, già previsti dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51: coordinatore generale, coordinatore di servizio e coordinatore di settore. La norma ne disciplina il conferimento dell'’incarico, la durata, gli ambiti di competenza e le responsabilità. Inoltre, specifica la composizione degli uffici di Gabinetto, i compiti e il trattamento economico riservato.

Strutture

Presidenza della Giunta

Articoli: 10, 19, allegato

Competenze: Le funzioni di coordinamento della Presidenza della giunta sono assunte dal coordinatore generale che coadiuva il Presidente nell'attività di coordinamento dei dipartimenti e nella predisposizione dell’'ordine del giorno della Giunta regionale, presenzia alle sedute della Giunta e sovrintende all'attività di collegamento tra i dipartimenti, tra questi e la Giunta, nonché tra i servizi dell’'amministrazione anche impartendo idonee disposizioni. Viene equiparato al segretario generale.

Servizio di organizzazione e metodo e del personale

Articoli: 13, 19, tabella

Competenze: - nomina in prova, previa deliberazione della Giunta regionale, dei vincitori dei concorsi pubblici e degli assunti per obblighi di legge nonché la successiva conferma in ruolo; - inquadramento del personale del ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali e l'attribuzione dei profili professionali; - riconoscimento, al personale nominato in ruolo, dei servizi resi anteriormente; - concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa; - cessazione dal servizio del personale regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. E' equiparato al Capo ufficio del personale.

Servizio legislativo

Articoli: 11, 19 e tabella

Organizzazione: Ripartisce gli incarichi di sua competenza tra avvocati e procuratori addetti; viene equiparato al Capo ufficio legislativo.

Competenze: Adotta tutti gli atti inerenti liti attive e passive nanti la Magistratura ordinaria salvo che l’'amministrazione regionale non decida di avvalersi dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato; quando il valore della controversia superi il limite di 50.000.000 lire o sia indeterminabile ed altresì in relazione ai giudizi nanti la Magistratura amministrativa o la Corte costituzionale, riferisce per iscritto alla Giunta regionale, la quale assumerà le proprie determinazioni in ordine all'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell’'Amministrazione avvalendosi, ove necessario, del patrocinio di avvocati esterni.

Uffici di Gabinetto

Articoli: 26-28

Organizzazione: a) un capo di Gabinetto (che dirige l'ufficio e può operare su delega dell'assessore) b) un segretario particolare c) un consulente d) un addetto di gabinetto e) un addetto di segreteria f) non più di due impiegati per il lavoro di archivio ed il servizio di copia g) un autista ed un commesso

Competenze: Assiste i componenti della Giunta regionale nei rapporti esterni e in quelli con gli apparati politici ed amministrativi e fornisce un supporto tecnico-professionale idoneo ad assicurare l’analisi e il perseguimento degli obiettivi programmativi. Le segreterie particolari sono assorbite negli uffici di Gabinetto e continuano a svolgere i compiti di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Ragioneria generale della regione

Articoli: 12

Organizzazione: La norma indica le attribuzioni specifiche del coordinatore generale della ragioneria. A questo spettano, oltre alle attribuzioni previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 le seguenti competenze: - apporre il visto sugli atti con cui si provvede ad accertare entrate, ad assumere impegni a carico del bilancio e delle contabilità speciali ed a sottoscrivere i relativi titoli di spesa per importi superiori a 300 milioni di lire; - apporre il visto sugli atti che non comportano impegno di spesa; - sottoscrivere il referto sugli atti di impegno e di liquidazione che si ritiene non possano avere corso; - apporre il visto sugli atti di impegno e sottoscrivere i titoli di spesa ai quali si debba dare comunque esecuzione ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n.11/1983; - provvedere con propria determinazione ad accertare le somme da conservarsi nel conto dei residui, nonché le eventuali economie e maggiori spese; - promuovere il trasferimento delle quote di giacenza esistenti sui conti di tesoreria, secondo le disposizioni della legge regionale n. 38/1977 e della legge n. 730/1984, nonché l'attuazione delle determinazioni adottate in tal senso dal competente organo regionale.

+ mostra tutto
torna all'inizio del contenuto