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Ufficio controllo enti

Note storiche e biografiche:

Istituito con la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, l’ufficio fece capo alla Presidenza della Giunta: provvedeva all'esame preventivo di merito e di legittimità degli atti trasmessi e delle disposizioni emanate da tutti gli enti operanti in ambito regionale, per l'opportuno provvedimento della Giunta. Non si dispone di atti normativi o dispositivi che illustrino la struttura burocratica, l’organico a disposizione dell’ufficio nè l’attività istituzionale durante i primi anni di esistenza. Il decreto del presidente della giunta n. 112 del 1986 istituì il Servizio della giunta e dei dipartimenti, articolato nei settori della segreteria della giunta e del controllo degli atti e dell'attività amministrativa degli enti, istituzioni ed aziende regionali. Tuttavia, dall’esame della documentazione tra il 1990 e il 1995 (anno della soppressione), gli atti sono sempre intestati all’Ufficio controllo enti e firmati dal coordinatore generale, presumibilmente quello della Presidenza della Giunta. L’ufficio fu soppresso con le leggi regionali n. 14/1995 e n. 20 e n. 28 del 1995. Gli enti dotati di maggiore autonomia decisionale furono sottoposti ad una residua vigilanza da parte degli assessori competenti in materia. La Giunta regionale conservava il ruolo di indirizzo e di direttiva dell’attività degli enti nonché di accertamento e controllo. Nell’atto di soppressione sono elencati quindici enti strumentali.

L'Ufficio controllo enti fu istituito in seno all'amministrazione con la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 di riordino dell'organizzazione burocratica dell'ente e delle competenze degli organi deliberanti ed esecutivi. L'art. 4, lettera b, attribuiva alla Giunta la competenza nel deliberare in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali e nell'esercitare la vigilanza e la tutela attraverso apposito ufficio della Presidenza della Giunta, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione. L'ufficio in oggetto fece capo alla Presidenza della Giunta, cui spettava il coordinamento dell'attività degli assessori e degli enti strumentali della regione e il compito di ricondurre la loro azione all'indirizzo politico - amministrativo della Giunta. La nuova struttura svolgeva funzione di raccordo con l'attività della Giunta relativamente al controllo degli enti regionali o strumentali. Infatti, gli enti regionali aventi personalità giuridica, istituiti singolarmente dall'amministrazione o con legge dello Stato, sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione regionale, avevano l'obbligo di presentare il bilancio preventivo e quello consuntivo e subivano un controllo di legittimità e di merito delle disposizioni emanate, ex legge regionale 1 agosto 1966, n. 5. L'art. 2 disponeva che la Giunta regionale allega agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda i bilanci preventivi e le relazioni illustrative dei programmi annuali degli enti di cui all'articolo 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale. L'Ufficio, quindi, provvedeva all'esame preventivo di merito e di legittimità degli atti trasmessi da tutti gli enti operanti in ambito regionale, per l'opportuno provvedimento della Giunta. Per i primi anni di servizio del soggetto non si dispone di atti normativi o dispositivi che illustrino non solo la struttura burocratica e l'organico a disposizione dell'ufficio ma anche la sua attività istituzionale. Solo con il decreto del presidente della giunta n. 112 del 1986, che dettava il regolamento concernente l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli assessorati ed il funzionamento degli organi collegiali, fu istituito il Servizio della giunta e dei dipartimenti, che svolge i compiti della segreteria della giunta e dei dipartimenti e quelli inerenti al controllo della attività degli enti, e tratta gli affari generali che ricadono nella competenza della Presidenza della Giunta. Il servizio fu articolato nel settore della segreteria della giunta e nel settore del controllo degli atti e dell'attività amministrativa degli enti, istituzioni ed aziende regionali. In base al succitato decreto, quindi, l'ufficio controllo enti diviene un settore dell'Amministrazione regionale. Tuttavia, se si fa riferimento agli atti prodotti, ancora fino al 1995 (anno della soppressione), gli atti sono sempre intestati all’Ufficio controllo enti. Negli anni novanta gli atti sono sottoscritti dal coordinatore generale, presumibilmente il coordinatore generale della Presidenza della Giunta, che, secondo la legge regionale n. 32 del 26 agosto 1988, coadiuvava il presidente nell'attività di coordinamento dei dipartimenti e nella predisposizione dell'ordine del giorno della Giunta regionale, presenziava alle sedute della Giunta e sovrintendeva all'attività di collegamento tra i dipartimenti, tra questi e la Giunta nonché tra i servizi dell'amministrazione. Sicuramente emerge un intenso rapporto della struttura con gli enti controllati e con la segreteria di giunta, testimoniati dai carteggi intrattenuti con entrambi relativamente alle comunicazioni sull'esito dell'esame di Giunta; appare però che il soggetto quasi non disponesse di un responsabile amministrativo autonomo. Talvolta è addirittura lo stesso presidente della regione a sottoscrivere gli atti. L'ufficio fu soppresso con la legge regionale 14 maggio 1995 n. 14, nell'ambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli enti regionali, continuato e realizzato con le leggi regionali n. 20 e n. 28 del 1995. La norma disponeva nuove procedure sulla vigilanza degli enti, che acquistavano maggiore autonomia decisionale ma rimanevano sottoposti ad un residuo controllo da parte degli assessori dell'amministrazione regionale competenti in materia. La Giunta regionale conservava il ruolo di indirizzo e di direttiva dell'attività degli enti nonché di accertamento e controllo. All'atto della soppressione, nel testo della legge sono elencati i seguenti enti strumentali nel numero di quindici: Agricoltura e riforma agro-pastorale 1. Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) 2. Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) 3. Istituto incremento ippico della Sardegna (III) 4. Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC) Industria 1. Ente minerario sardo (EMSA) 2. Stazione sperimentale del sughero (SS) Lavori pubblici 1. Ente autonomo del Flumendosa (EAF) 2. Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) 3. Istituti autonomi per le case popolari (IACP) Turismo, artigianato e commercio 1. Ente sardo industrie turistiche (ESIT) 2. Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA) Igiene, sanità e assistenza sociale 1. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS) Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 1. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) 2. Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) Trasporti 1. Azienda regionale sarda trasporti (ARST) In un documento del fondo esaminato, relativo al 1991, che elencava i singoli enti sottoposti a vigilanza, è citato anche il Consorzio di bonifica strade vicinali.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Ufficio controllo enti

Altra denominazione

denominazione preferita: Ufficio controllo enti

denominazione ufficiale: Ufficio controllo enti (dal 1977 al 1986)

denominazione ufficiale: Settore controllo enti (dal 1986 al 1995)

Contesto spaziale

Sedi

Cagliari

Contesto temporale

Data istituzione: 1977
Data soppressione: 1995

Relazioni

Tipo scheda: Luogo
Entità relazionata: Cagliari

Atti normativi

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