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Comitato circoscrizionale di controllo

Note storiche e biografiche:

Con la legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 viene istituito il Comitato circoscrizionale di controllo che eredita tutte le competenze del Comitato di controllo, nato nel 1956 con la legge regionale del 31 gennaio n. 36.
I Comitati di controllo vengono riorganizzati e dislocati in sei sedi (sette dal 1981); esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti di comuni, province, comunità montane, organismi comprensoriali, consorzi, aziende disciplinate dal regio decreto n. 2578 /1925 e quelle silvo-pastorali, enti ospedalieri, enti provinciali del turismo, aziende autonome di cura, ecc.
Dal 1986 le sue competenze vertono solo sul controllo degli atti amministrativi, ad eccezione di quelli riservati alla competenza del Comitato regionale di controllo.
I sette Comitati circoscrizionali vengono aboliti con il decreto assessoriale del 5 agosto 2004, n. 3 e l'esercizio delle loro funzioni viene affidato ai servizi territoriali competenti.



Con la legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 viene istituito il Comitato circoscrizionale di controllo e viene abrogata, con le sue successive modificazioni e integrazioni la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, che aveva istituito il Comitato di controllo: con questo provvedimento cessa di avere vigore ogni altra disposizione di legge e di regolamento che preveda atti di controllo diversi da quelli disciplinati dalla nuova legge.
I Comitati di controllo vengono completamente riorganizzati e vengono istituiti con sede in Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania; le loro circoscrizioni territoriali corrispondono a quelle provinciali per i comitati di Cagliari ed Oristano, mentre per i restanti Comitati le circoscrizioni sono determinate nel rispetto della delimitazione territoriale degli Organismi comprensoriali.
Ciascun Comitato è composto da:
a) nove esperti eletti dal consiglio regionale, di cui sei effettivi e tre supplenti nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale;
b) il funzionario responsabile dell'ufficio provinciale circoscrizionale dell'Assessorato agli enti locali e il funzionario responsabile della ragioneria dello stesso ufficio.
I Comitati esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti di comuni, province, comunità montane, organismi comprensoriali, consorzi, aziende disciplinate dal regio decreto n. 2578 /1925 e quelle silvo-pastorali, enti ospedalieri, enti provinciali del turismo, aziende autonome di cura, ecc.
La legge regionale 19 maggio 1981, n. 16 istituisce la settima circoscrizione del Comitato di controllo con sede ad Iglesias.
Le competenze del Comitato circoscrizionale di controllo, dopo l'istituzione del Comitato regionale di controllo (legge regionale 23 agosto 1985 n.20) vertono sul controllo degli atti amministrativi; in particolare, rientra fra le sue competenze:
a) curare le funzioni istruttorie connesse al controllo di legittimità sugli atti degli enti ricadenti nella propria circoscrizione territoriale;
b) curare lo studio degli aspetti di natura amministrativa, contabile, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza;
c) esprimere pareri e fornire consulenza a favore degli enti per l'emanazione di atti complessi o attinenti a novità normative.
Con la legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 vengono introdotte modifiche nell'ambito della composizione dei Comitati circoscrizionali di controllo; l'articolo 4 stabilisce che ciascun comitato sia composto da:
a) due componenti eletti dal Consiglio regionale tra chi abbia ricoperto in Sardegna complessivamente per almeno quattro anni, o due anni se munito di diploma di laurea, le cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente o vicepresidente di un comitato di controllo;
b) due componenti eletti dal Consiglio regionale tra segretari comunali o provinciali in quiescenza e funzionari degli enti locali in quiescenza, che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni di vicesegretario generale;
c) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, proposto dal competente ordine professionale;
d) un componente sorteggiato nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti, proposto dal competente ordine professionale;
e) un componente sorteggiato fra magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche, funzionari statali in servizio e in quiescenza e funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche.
La legge stabilisce inoltre che le circoscrizioni territoriali dei comitati di controllo di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano comprendono i Comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni provinciali, esclusi i comuni elencati nei commi 4, 5 e 6, facenti parte delle circoscrizioni territoriali dei Comitati di controllo di Iglesias, Tempio Pausania e Lanusei.
Con il decreto assessoriale del 5 agosto 2004, n. 3, per adeguare l'assetto organizzativo alla Direzione generale enti locali e finanze, in attuazione del comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 vengono aboliti i sette Comitati circoscrizionali e l'esercizio di tale controllo viene affidato ai servizi territoriali competenti.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Comitato circoscrizionale di controllo

Altra denominazione

denominazione ufficiale: Comitato circoscrizionale di controllo (dal 1978 al 2004)

denominazione in forma di sigla: Co.Ci.Co.

forma secondaria: Co.Ci.Co

Contesto spaziale

Sedi

Cagliari

Contesto temporale

Data istituzione: 1978
Data soppressione: 2004

Relazioni

Tipo scheda: Organizzazione
Entità relazionata: Comitato di controllo
Tipo relazione: cede parte delle competenze
Tipo scheda: Luogo
Entità relazionata: Cagliari

Atti normativi

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