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Dettaglio Atti normativi
Bene archivistico
Atto normativo
LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1978, n. 62
Elementi descrittivi
Descrizione
Strutture
Articoli: 2-58
Organizzazione: Composti ciascuno da a) nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio regionale tra gli eleggibili al Consiglio; b) dal funzionario responsabile dell'Ufficio provinciale circoscrizionale dell'Assessorato degli enti locali e dal funzionario responsabile della ragioneria dello stesso ufficio. I membri, tra i quali sono scelti un Presidente e un Vicepresidente, sono eletti dal Consiglio regionale e nominati con decreto dal presidente della Giunta. I Comitati scadono con l'insediamento del Consiglio regionale e due anni e mezzo dopo tale data. Presso ogni Comitato è istituito un ufficio di segreteria, dipendente dal presidente, cui è preposto un funzionario regionale, che provvede al corretto funzionamento del collegio. Hanno sede in Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.
Competenze: I Comitati esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti locali, nei modi, nei termini e nei limiti stabiliti dalla presente legge.
Archivi: Il responsabile dell'Ufficio di segreteria, che assiste alle adunate del Comitato, redige il processo verbale e cura la tenuta del registro delle riunioni; è responsabile della regolare tenuta della corrispondenza e degli atti. Al Comitato vengono trasmessi gli atti degli enti soggetti al controllo di legittimità o di merito, accompagnati da relazioni istruttorie a corredo dei fascicoli.