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LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1978, n. 62

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1978/10/23
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 31 ottobre 1978, n. 49
Estratto: E' disciplinato l'’esercizio dei controlli sugli enti locali (comuni, province, comunità montane e organismi comprensoriali, consorzi, aziende e altri enti pubblici) affidati dallo Statuto speciale per la Sardegna all'amministrazione regionale, dettando attribuzioni, competenze e procedure in merito. E' attribuita all’'assessore degli enti locali la competenza relativa al coordinamento e all'’indirizzo dell’'attività degli organismi cui è affidato il controllo degli atti degli enti locali

Strutture

Comitati di controllo

Articoli: 2-58

Organizzazione: Composti ciascuno da a) nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio regionale tra gli eleggibili al Consiglio; b) dal funzionario responsabile dell’'Ufficio provinciale circoscrizionale dell’'Assessorato degli enti locali e dal funzionario responsabile della ragioneria dello stesso ufficio. I membri, tra i quali sono scelti un Presidente e un Vicepresidente, sono eletti dal Consiglio regionale e nominati con decreto dal presidente della Giunta. I Comitati scadono con l’'insediamento del Consiglio regionale e due anni e mezzo dopo tale data. Presso ogni Comitato è istituito un ufficio di segreteria, dipendente dal presidente, cui è preposto un funzionario regionale, che provvede al corretto funzionamento del collegio. Hanno sede in Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.

Competenze: I Comitati esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti locali, nei modi, nei termini e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Archivi: Il responsabile dell’'Ufficio di segreteria, che assiste alle adunate del Comitato, redige il processo verbale e cura la tenuta del registro delle riunioni; è responsabile della regolare tenuta della corrispondenza e degli atti. Al Comitato vengono trasmessi gli atti degli enti soggetti al controllo di legittimità o di merito, accompagnati da relazioni istruttorie a corredo dei fascicoli.

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