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Dettaglio Entità
Organizzazione
Organismi comprensoriali
Note storiche e biografiche:
Come sostiene il Contini, per i fondamentali compiti e finalità demandati dalla norma istitutiva, l'organismo superò la configurazione propria dei comitati zonali di sviluppo, enti istituiti con legge regionale 11 luglio 1962, n. 7 che avevano avuto funzioni meramente propositive e consultive. Gli organismi furono soppressi con la legge regionale n. 25 del 1 giugno 1993 e le funzioni trasferite al presidente della Giunta regionale.
Elementi descrittivi
Identificazione
Altra denominazione
denominazione preferita: Organismi comprensoriali (dal 1975/08/01 al 1993/06/01)
denominazione alternativa: Comprensori
Contesto temporale
Descrizione
Struttura organizzativa
Il territorio della Sardegna fu suddiviso in n. 25 zone in virtù del decreto del presidente della giunta 103/1976 e in ogni area fu istituito un comprensorio: Comprensorio n. 1 Sassari; Comprensorio n. 2 Anglona e bassa valle del Coghinas; Comprensorio n. 3 Gallura; Comprensorio n. 4 Riviera di Gallura; Comprensorio n. 5 Logudoro; Comprensorio n. 6 Monte Acuto; Comprensorio n. 7 Goceano; Comprensorio n. 8 Marghine Planargia; Comprensorio n. 9 Nuorese; Comprensorio n. 10 Baronia; Comprensorio n. 11 Ogliastra; Comprensorio n. 12 Barbagia Mandrolisai; Comprensorio n. 13 Sarcidano - Barbagia Seulo; Comprensorio n. 14 Montiferru; Comprensorio n. 15 Ghilarza; Comprensorio n. 16 Oristano; Comprensorio n. 17 Alta Marmilla; Comprensorio n. 18 San Gavino Monreale; Comprensorio n. 19 Sulcis Iglesiente; Comprensorio n. 20 Campidano irriguo; Comprensorio n. 21 Trexenta; Comprensorio n. 22 Sarrabus Gerrei; Comprensorio n. 23 Sulcis; Comprensorio n. 24 Cagliari; Comprensorio n. 25 Marmilla Vallenza. Gli organismi furono governati da un presidente, da una Giunta esecutiva e da un Consiglio, costituito dai sindaci dei comuni appartenenti e dai rappresentanti degli stessi, eletti dai rispettivi organi deliberanti.
In attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale n. 3/1948 e nel quadro del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna disposto dalla legge 588/1962, la legge regionale n. 33 del 1 agosto 1975 istituì gli organismi comprensoriali. I nuovi enti, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia contabile e amministrativa, costituirono "l'unità di base della programmazione economica e territoriale" e furono concepiti come strumenti per la predisposizione e l'attuazione dei piani di sviluppo relativi all'organizzazione e all'uso del territorio, assurgendo "al ruolo di effettivo compartecipe della programmazione". In questa prospettiva ogni organismo comprensoriale costituiva un centro di programmazione economica e territoriale. Retti da un regolamento interno approvato dal Consiglio regionale, secondo la legge regionale 26/1975, predisponevano e attuavano i piani di sviluppo economico e sociale e i piani urbanistici, promuovendo la compartecipazione dei lavoratori e delle categorie sociali e sindacali locali. Essi furono sottoposti al controllo di legittimità e di merito degli atti da parte dei comitati di controllo degli enti locali.