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LEGGE REGIONALE 1 giugno 1993, n. 25

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1993/06/01
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 3 giugno 1993, n. 21
Estratto: In attuazione dei principi generali contenuti nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, statuto speciale per la Sardegna, e nella legge 8 giugno 1990, n. 142, (ordinamento delle autonomie locali), si istituiscono fondi globali per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali, prevedendo i criteri di ripartizione, le finalità, le risorse e i modi di utilizzo.

Strutture

Organismi comprensoriali

Articoli: 9

Organizzazione: Con l'abolizione dell'intero capo III della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33 (compiti della Regione nella programmazione), sono soppressi gli organismi comprensoriali.

Competenze: Le funzioni sono trasferite provvisoriamente al presidente della Giunta regionale in attesa di apposita legge.

Comitato per la programmazione

Articoli: 9

Organizzazione: E' soppresso il Comitato per la programmazione.

Competenze: Tutte le sue funzioni diventano competenza dell'assessore alla programmazione.

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