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Comitato per la programmazione

Note storiche e biografiche:

Istituito presso l’Assessorato alla rinascita (articolo 4 della legge regionale 7/1962) con il compito di collaborare con l’assessore per i fini dell'attuazione delle direttive della Giunta regionale nella formulazione dello schema generale di sviluppo economico e sociale della Sardegna, nonché del piano e dei programmi di cui all'articolo 4 della legge 588/1962. 

Presidente del Comitato è l’assessore alla rinascita. I membri sono nominati con decreto del presidente della Giunta su designazione delle competenti organizzazioni. 

Con la legge regionale 33/1975, la legislazione regionale vigente attribuisce all'assessore al bilancio e alla programmazione le funzioni che erano dell’assessore alla rinascita, pertanto, l’elaborazione di tutti gli atti della programmazione e dei progetti è affidata all'Assessorato al bilancio e alla programmazione. 

Esso vi provvede, con la collaborazione degli altri assessorati e con il preminente concorso del Comitato per la programmazione. La stessa legge specifica il suo funzionamento e i suoi compiti.

In base all'articolo 4, lettera i della legge regionale 1/1977, tutti i programmi triennali, i programmi operativi annuali, le singole proposte programmatiche stralcio e di variazione di programmi precedenti predisposti dagli altri assessorati vengono istruiti al fine di valutarne la coerenza con il piano generale di sviluppo e con il programma pluriennale e per verificare la ripartizione delle risorse finanziarie sul territorio. I risultati dell'istruttoria sono esposti al Comitato della programmazione ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e successivo concerto dell'assessore. Il Comitato viene soppresso con legge regionale 25/1993, all'articolo 9 e tutte le sue funzioni diventano competenza dell'assessore alla programmazione.



Con l'articolo 4 della legge regionale 7/1962, è istituito presso l’Assessorato alla rinascita, un comitato di alta qualificazione nelle discipline attinenti al piano, composto da dodici esperti e presieduto dall'assessore alla rinascita. Detto comitato ha il compito di collaborare con l’assessore alla rinascita per i fini dell'attuazione delle direttive della Giunta regionale nella formulazione dello schema generale di sviluppo economico e sociale della Sardegna, nonché del piano e dei programmi di cui all'articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588. 

L’incarico agli esperti del Comitato è conferito con decreto del presidente della Giunta su proposta dell’assessore alla rinascita, su deliberazione della Giunta medesima. In base all'articolo 10 della stessa Legge 7 del 1962, tale comitato, detto di consultazione, è così composto:

1) da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali di lavoratori operanti in campo nazionale;

2) da un rappresentante di ciascuna delle seguenti organizzazioni: Confederazione generale dell’industria italiana, Associazione sindacale Intersind, Confederazione generale dell’agricoltura italiana e Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

3) da un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana e da un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

4) da un rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti e da un rappresentante della Unione regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi;

5) da due rappresentanti delle associazioni artigiane.

Dette rappresentanze sono riferite unitariamente all'intera Regione. Presidente del Comitato è l’assessore alla rinascita. Alle riunioni del Comitato possono altresì essere invitati rappresentanti di altre categorie e di enti economici o culturali, esperti nelle materie oggetto della pianificazione e della programmazione. I membri del Comitato sono nominati con decreto del presidente della Giunta su designazione delle competenti organizzazioni. Con la legge regionale n. 33 del 1975, la legislazione regionale vigente attribuisce all'assessore al bilancio ed alla programmazione le funzioni che erano dell’assessore alla rinascita, pertanto, l’elaborazione di tutti gli atti della programmazione e dei progetti è affidata all'Assessorato al bilancio e alla programmazione. 

Qui si specifica che esso vi provvede, con la collaborazione degli altri assessorati e con il preminente concorso del Comitato per la programmazione. In base all'articolo 13, esso è presieduto dall'Assessore al bilancio e programmazione e così riformato:

- 9 esperti eletti dal Consiglio con voto limitato a 6;

- 3 esperti scelti dalle organizzazioni sindacali e designati dalla federazione sindacale regionale;

- 3 esperti nelle discipline attinenti alla programmazione, scelti dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al bilancio e alla programmazione.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta. Al fine di favorire l’autonomo apporto dei gruppi sociali alla programmazione, il Comitato è integrato per la definizione dei progetti per territori o settori di intervento, dai rappresentanti designati dagli organismi comprensoriali e dalle organizzazioni sociali ed economiche più direttamente interessate. La stessa legge specifica il funzionamento e i compiti del Comitato in vari articoli:

- concorre assieme all'Assessorato al bilancio e alla programmazione e con la collaborazione degli altri assessorati, al processo di formazione, attuazione e verifica del piano, dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268 (nuova legge di rinascita) e all'elaborazione di tutti gli atti della programmazione e dei progetti, in conformità agli indirizzi e direttive del Consiglio e della Giunta regionale (comma 1 dell'articolo 12 e articolo 13);

- il Comitato per la programmazione cura la predisposizione dei progetti avvalendosi, di norma, di gruppi di lavoro integrati dei quali possono far parte, con i funzionari dell’Ufficio del piano economico e dell’assetto territoriale e di altre branche dell’amministrazione regionale, anche esperti estranei all'amministrazione stessa (articolo 22, comma 1);

- l’Assessore al bilancio e alla programmazione provvede all'espressione del concerto sentito il Comitato per la programmazione (articolo 25, comma 2);

- il Comitato per la programmazione è autorizzato a curare immediatamente la predisposizione, con le procedure della presente legge, di intesa con la Commissione consiliare per la programmazione, dei progetti dei quali possa essere prevista la realizzazione con gli stanziamenti del primo programma pluriennale (articolo 29, comma 1);

- l’Amministrazione regionale è autorizzata, sentito il Comitato per la programmazione, ad avvalersi, anche mediante contratto a tempo determinato, di tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza per la predisposizione del piano, dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268 (articolo 30, comma 1). In base all'articolo 4, lettera I della legge regionale 1/1977, tutti i programmi triennali, i programmi operativi annuali, le singole proposte programmatiche stralcio e di variazione di programmi precedenti predisposti dagli altri assessorati vengono istruiti al fine di valutarne la coerenza con il piano generale di sviluppo e con il programma pluriennale e per verificare la ripartizione delle risorse finanziarie sul territorio. I risultati dell'istruttoria sono esposti al Comitato della programmazione nel corso delle riunioni settimanali ai fini dell'espressione del parere obbligatorio di quest'ultimo e successivo concerto dell'assessore. Il Servizio programmazione generale provvede alla redazione dei pareri, che inoltre conserva l'archivio del Comitato e di tutte le registrazioni connesse alle sue funzioni: registro pareri, ordini del giorno, protocollo, proposte e pareri, raccolta deliberazioni Giunta Regionale relative. Il Comitato viene soppresso con legge regionale 25/1993, all'articolo 9 e tutte le sue funzioni diventano competenza dell'assessore alla programmazione.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Comitato per la programmazione

Altra denominazione

denominazione preferita: Comitato per la programmazione

denominazione ufficiale: Comitato di consultazione (dal 1962 al 1975)

denominazione ufficiale: Comitato per la programmazione (dal 1975 al 1993)

Contesto spaziale

Sedi

Cagliari

Contesto temporale

Data istituzione: 1962
Data soppressione: 1993

Relazioni

Tipo scheda: Organizzazione
Entità relazionata: Assessorato alla rinascita
Tipo relazione: amministrazione di appartenenza
Tipo scheda: Organizzazione
Tipo relazione: amministrazione di appartenenza
Tipo scheda: Luogo
Entità relazionata: Cagliari

Atti normativi

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