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Dettaglio Atti normativi
Bene archivistico
Atto normativo
LEGGE REGIONALE 11 luglio 1962, n. 7
Elementi descrittivi
Descrizione
Strutture
Articoli: 11, 13, 14
Organizzazione: Composto da un direttore e da un vice direttore nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima. L'organico è formato da figure qualificate nelle discipline economiche, sociali, statistiche, tecniche ed amministrative, in numero non superiore a 25 unità, e da personale di concetto, esecutivo ed ausiliario, fornito dall'assessorato o da altro personale alle dipendenze della Regione o comandato dallo Stato e da enti pubblici.
Competenze: E' istituito per la predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo economico e sociale della Sardegna nell'ottica del piano straordinario sancito dalla legge 11 giugno 1962, n. 588. Il direttore esercita le funzioni di segretario del Comitato di esperti istituito in seno all'assessorato alla rinascita e ha il compito di collaborare con l'assessore per la realizzazione dei piani di sviluppo. Il personale del centro partecipa alla composizione dei comitati zonali , istituiti in ogni zona omogenea della Sardegna ai sensi della suddetta legge 588/1962 e di preferenza esercita le funzioni di presidente del comitato.