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LEGGE REGIONALE 1 agosto 1975, n. 33

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1975/08/01
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna, 1 agosto 1975, n. 27
Estratto: La legge stabilisce principi, criteri e strumenti di attuazione della programmazione assunta dall'ente quale metodo della propria azione e dell'intervento nell'attività economica, mediante il piano organico per la rinascita economica, al fine del raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali.

Strutture

Organismi comprensoriali

Articoli: 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Organizzazione: Nel quadro della programmazione e ai fini del decentramento dell'amministrazione regionale, in ciascuna zona omogenea, determinata secondo i criteri indicati dall'articolo 1, secondo comma della legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito l'organismo comprensoriale, privo di responsabilità giuridica e dotato di autonomia contabile e amministrativa. Gli organismi comprensoriali sono retti da un regolamento interno predisposto dal consiglio comprensoriale. Costituzione, funzionamento e attività sono previsti della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 concernenti la costituzione, il funzionamento e l’attività delle comunità montane. Gli organismi sono composti dal consiglio, dalla giunta esecutiva e dal presidente.

Competenze: Nella predisposizione dei piani di sviluppo relativi all'organizzazione, all'uso del territorio e per la loro attuazione, gli organismi comprensoriali costituiscono l'unità di base della programmazione economica e territoriale. Essi attuano i piani di sviluppo economico e sociale e i piani urbanistici, promuovendo la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori alla formazione e all'attuazione dei piani e dei programmi; esercitano altresì le funzioni amministrative decentrate.

Comitato per la programmazione

Articoli: 13, 14

Organizzazione: Presieduto dall'assessore al bilancio e programmazione, il Comitato è costituto da: - 9 esperti eletti dal consiglio con voto limitato a 6; - 3 esperti scelti dalle organizzazioni sindacali e designati dalla federazione sindacale regionale; - 3 esperti nelle discipline attinenti alla programmazione, scelti dalla Giunta regionale su proposta dall'assessore al bilancio. Nominati dal presidente della Giunta, i membri durano in carica 3 anni.

Competenze: Il Comitato concorre al processo di formazione, attuazione e verifica del piano, dei programmi e dei progetti.

Servizio contabilità speciali e verifiche contabili

Articoli: 25

Organizzazione: Il Servizio fa parte della Direzione generale della ragioneria generale. L'articolo citato fa riferimento alle modalità di gestione dei rapporti con il tesoriere al quale sono stati affidati i servizi di cassa della contabilità speciale e specifica che gli stessi vanno regolati da apposita convenzione. Il riscontro delle entrate e delle spese della contabilità speciale sono a carico dell'Assessorato alle finanze per il tramite della Ragioneria regionale.

Competenze: La Ragioneria regionale, con apposito ufficio interno, effettua il riscontro delle entrate e delle spese della gestione della contabilità speciale di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 268/1974.

Centro regionale di programmazione

Articoli: 15, 31

Organizzazione: Costituito ed ordinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Competenze: Nell'ambito dell'attività di programmazione, assunta dalla regione come metodo della propria azione e di intervento nell'attività economica ai fini di un indirizzo e coordinamento sociale, il centro opera come organo tecnico al servizio di tutti i soggetti che debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione. Personale qualificato del Centro regionale di programmazione, assunto antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, è attribuito all'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale, istituito con stessa legge (articolo 15) e stesse funzioni.

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