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Dettaglio Atti normativi
Bene archivistico
Atto normativo
LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1956, n. 36
Elementi descrittivi
Descrizione
Strutture
Articoli: 2
Organizzazione: Nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale è composto da: a) dall'assessore agli enti locali, o da un funzionario da lui delegato, che lo presiede; b) da tre esperti nelle discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali di un comune della regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il consiglio regionale, eletti dal consiglio regionale; c) da un magistrato del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso. Presso il Comitato di controllo è istituito un ufficio di segreteria diretto da un funzionario della regione nominato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell' assessore agli enti locali.
Competenze: Esercita nei confronti delle provincie e dei comuni i controlli di legittimità, esclusi quelli di cui al 1^ comma dell'articolo 9, ed i controlli di merito che le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge attribuiscono al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa; esercita, inoltre, i poteri di controllo sostitutivo che le vigenti norme deferiscono parimenti al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa.
Articoli: 7
Organizzazione: Istituito alle dipendenze dell'Assessorato agli enti locali, è affidato a funzionari della Regione (di gruppo A o B).
Competenze: Assistenza e consulenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle province e dei comuni.