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LEGGE REGIONALE 22 aprile 1987, n. 24

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1987/04/22
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 29 aprile 1987, n. 17
Estratto: Sono disciplinate le procedure di attuazione delle opere pubbliche finanziate dall'amministrazione regionale e di competenza regionale e di tutti gli altri enti ai quali sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali. Sono inoltre istituiti il Comitato tecnico-amministrativo regionale e il Comitato tecnico-amministrativo provinciale.

Strutture

Comitato tecnico - amministrativo regionale

Articoli: 13,14,15, 16, 17

Organizzazione: E' costituito da due sezioni. Il Comitato e le due sezioni sono presieduti dall'assessore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato; per lo svolgimento delle funzioni di competenza si avvale delle strutture centrali e periferiche della Regione. Il Comitato è composto: a) dall'assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato, che lo presiede; b) dagli esperti eletti dal Consiglio regionale componenti le due sezioni; c) dai coordinatori designati dagli assessori regionali e componenti le due sezioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l’'Assessorato regionale dei lavori pubblici, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VII designato dall'assessore regionale dei lavori pubblici. La costituzione avviene, su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici con decreto del presidente della Giunta regionale; nel medesimo decreto si provvede anche alla nomina dei sostituti dei componenti di designazione assessoriale. Hanno diritto di voto, oltre al presidente, soltanto gli esperti eletti dal Consiglio regionale, ed il coordinatore dell'assessorato competente, in modo prevalente, sul progetto o sull'affare in discussione.

Competenze: Ha funzioni consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico. Si pronuncia su: a) sui progetti integrati di opere pubbliche b) sulle opere di cui all'articolo 8; c) sulle perizie suppletive e/o di variante relative a progetti di competenza del Comitato tecnico-amministrativo regionale che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell’importo contrattuale originario; d) sui progetti e sulle vertenze insorte con gli appaltatori di opere pubbliche regionali per i quali l’organo competente alla loro approvazione, o definizione, non ritenga di uniformarsi a parere espresso dalle sezioni del Comitato tecnico - amministrativo regionale o dei Comitati tecnico - amministrativi provinciali; e) sugli schemi di disciplinare - tipo, a contenuto tecnico o amministrativo che riguardino la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche nella loro generalità ; f) sui piani tecnico - economici intersettoriali di interesse regionale a richiesta degli organi della Regione e degli enti pubblici; g) sui disegni di legge e bozze di regolamenti in materia di lavori pubblici; sui programmi regionali e su ogni altro argomento in materia di opere pubbliche, a richiesta della Giunta regionale o dell’Assessorato interessato; h) sulle opere non di competenza delle sezioni del Comitato tecnico - amministrativo regionale e dei Comitati tecnico - amministrativi provinciali.

Comitato tecnico amministrativo provinciale

Articoli: 18,19

Organizzazione: Istituito presso l’'ufficio periferico regionale dell’'Assessorato dei lavori pubblici - Servizio del genio civile, è presieduto dall'assessore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato, si avvale per le sue competenze della struttura periferica della Regione. E' composto: a) dall'assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato che lo presiede; b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche o amministrative nonché nelle seguenti materie: edilizia, viabilità, idraulica, elettrotecnica, geologia, edilizia sanitaria, impianti tecnologici e industriali. Almeno sei devono essere ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali; c) da un coordinatore del Servizio del genio civile. Funge da segretario un funzionario del Genio civile appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VI.

Competenze: Si pronuncia per le opere degli enti locali della provincia, e per tutti gli enti ai quali sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali: a) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore alla competenza dei singoli enti fissata nell'articolo 11 e sino all'importo di progetto di lire 7.000.000.000; b) sulle perizie suppletive e di variante relative a progetti di cui al precedente punto che comportino varianti sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell’importo contrattuale originario; c) sui criteri di massima da adottarsi nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche di competenza del Comitato; d) su vertenze relative a lavori pubblici eseguiti a cura degli enti locali, insorte con appaltatori sia in corso d’opera che in sede di collaudo, ovvero per il riconoscimento di maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede di abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 100.000.000; e) sui piani tecnico - economici di settore di interesse provinciale, a richiesta degli organi della Regione o degli enti pubblici; f) su argomenti diversi in materia di lavori pubblici che gli vengano sottoposti dall'assessore regionale dei lavori pubblici e dai Comitati di controllo sugli atti degli enti locali; g) su tutto quanto altro demandato dalle leggi e regolamenti.

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