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Comitato tecnico - amministrativo regionale C.T.A.R.

Note storiche e biografiche:

La legge regionale 34/1950 istituisce il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici rivestito di funzioni consultive in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico. I componenti durano in carica due anni e sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. La struttura ha funzionato fino alla nascita del Comitato tecnico - amministrativo regionale, istituito con legge regionale 24/1987 e dotato di funzioni consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico. Il segretario, funzionario in servizio presso l’assessorato dei lavori pubblici, e i componenti delle due sezioni in cui l'ente è articolato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. La norma detta particolareggiatamente le competenze del comitato, sia a sezioni unite che separate, e disciplina dettagliatamente le procedure di attuazione e di programmazione delle opere finanziate dalla regione e di competenza dell'amministrazione, degli enti amministrativi e strumentali della regione nonché degli enti locali. La I sezione esprime parere su acque pubbliche, impianti e linee elettriche, dighe, acquedotti e fognature, opere idrauliche, marittime e di bonifica; la II sezione esprime parere su edilizia, viabilità, infrastrutture e opere turistiche, industriali e sanitarie nonché nelle altre materie non attribuite alla I sezione. La legge regionale 5 /2007 sopprime l'istituto e attribuisce le funzioni all'Unità tecnica regionale per i lavori pubblici (UTR), avente funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici.

La legge regionale 28 giugno 1950, n. 34 istituiva il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, C.T.R., cui furono attribuite in generale funzioni consultive in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico. La composizione dell'organismo vedeva la stabile presenza alle sedute dei lavori: - dell'assessore dei lavori pubblici; - di otto esperti in materie di viabilità, edilizia, urbanistica, bonifica, idraulica, elettrotecnica, ingegneria sanitaria e marittima. Quando necessario alla trattazione degli argomenti, secondo le tipologie di opere tecniche in discussione, l'istituto era integrato con: - un delegato dell'assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione per trattazione di argomenti e opere di carattere igienico-sanitario o problemi paesaggistici e di belle arti; - un delegato dell'assessore all'agricoltura per trattazione di argomenti e opere interessanti l'agricoltura; - altre figure di competenza tecnica in seno all'amministrazione regionale o degli uffici provinciali del genio civile. Un funzionario dell'assessorato, nominato dall'assessore, fungeva da segretario. I componenti del comitato duravano in carica due anni e venivano nominati con decreto del presidente della giunta regionale. L'istituto funzionò regolarmente, e gli atti sedimentati, ordinatamente custoditi, ne attestano il servizio, fino alla nascita del Comitato tecnico - amministrativo regionale, C.T.A.R. Il nuovo organismo, anche esso rivestito di funzioni consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, fu istituito con la legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, che dettava norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici, (artt. 13,14,15,16,17). L'ente continuò i lavori della vecchia struttura senza soluzione di continuità, secondo quanto si evince dalla produzione degli atti, i quali mantennero pure la vecchia intestazione per qualche tempo, per cambiarla all'improvviso da un verbale di seduta all'altro solo nel 1994. Anche il comitato amministrativo aveva sede presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici e si avvalse nello svolgimento delle funzioni delle strutture centrali e periferiche della regione. Differente rispetto al passato la complessità della nuova struttura: articolata in due sezioni presiedute dall'assessore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato; a sezioni riunite era così composto: - dall'assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato, che lo presiedeva; - dagli esperti eletti dal Consiglio regionale componenti le due sezioni; - dai coordinatori designati dagli assessori regionali e componenti le due sezioni. La nomina dei componenti l'istituto, su proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, avveniva con decreto del presidente della giunta regionale. Avevano diritto di voto, oltre al presidente, soltanto gli esperti eletti dal Consiglio regionale, ed il coordinatore dell'assessorato competente sul progetto o sull'affare in discussione. La I sezione era rappresentata: - dall'assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato che la presiedeva; - da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche, amministrative e in idraulica, irrigazione, dighe, elettrotecnica, opere marittime, geologia, acque pubbliche, scienze agrarie e forestali, scelti tra ingegneri iscritti agli albi professionali (almeno in numero di cinque) e tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale dei lavori pubblici; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio; - da un coordinatore nominato dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente. La II sezione: - dall'assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato, che la presiedeva; - da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche, amministrative, artistiche o monumentali e edilizia, urbanistica, viabilità, edilizia sanitaria, impianti tecnologici, impianti industriali scelti tra ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali (almeno in numero di cinque) e tra docenti universitari, magistrati, avvocati e dirigenti di enti pubblici; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale dei lavori pubblici; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale del turismo, artigianato e commercio; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale dell'industria; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale all'igiene; - da un coordinatore designato dall'assessore regionale dei trasporti. Un funzionario in servizio presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici, appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VII, designato dall'assessore regionale dei lavori pubblici, ricopriva la funzione di segretario. Dall'organizzazione del fondo archivistico e dalle modalità di sedimentazione delle carte, che non mostrano articolazioni e cesure tra la produzione documentaria delle diverse sezioni, si può ipotizzare la presenza di un'unica figura investita delle funzioni di segretario. Rispetto all'istituzione del Comitato tecnico regionale, molto più precisa appare la legge del 1987 nel dettare particolareggiatamente l'ambito delle competenze del Comitato amministrativo sia a sezioni unite che separate. La stessa legge infatti disciplinava le procedure di attuazione e di programmazione delle opere pubbliche finanziate, anche parzialmente, dalla regione e di competenza dell'amministrazione regionale, degli enti amministrativi e strumentali della regione nonchè degli enti locali: (circolare dell'assessore dei lavori pubblici esplicativa del decreto del presidente della Giunta regionale n. 125 del 7 luglio 1998 ) stabiliva le modalità di approvazione dei progetti di opere pubbliche e attribuiva le relative competenze a tutti i soggetti interessati, sia in ambito locale (quali per esempio gli uffici tecnici degli enti territoriali) sia regionale, in base al valore dell'opera e secondo i limiti di importo. In generale, rinviando agli atti normativi indicati per il dettaglio delle cifre, corrette e aggiornate spesso a causa della svalutazione monetaria, la I sezione esprimeva parere in ordine ai progetti o ad affari riguardanti le acque pubbliche, gli impianti e le linee elettriche, le dighe, gli acquedotti e le fognature, le opere idrauliche, marittime e di bonifica. La II sezione esprimeva parere sui progetti o ad affari riguardanti l'edilizia, la viabilità, le infrastrutture e le opere turistiche, industriali e sanitarie nonchè nelle altre materie non attribuite alla competenza della I sezione. Le sezioni riunite erano chiamate ad esprimere il parere per opere di importi e valori superiori a L. 20.000.000.000 nel 1998. Con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 l'organismo fu soppresso e le funzioni affidate all'Unità tecnica regionale per i lavori pubblici, denominata Unità tecnica regionale (UTR), avente funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Comitato tecnico - amministrativo regionale C.T.A.R.

Altra denominazione

forma principale: Comitato tecnico - amministrativo regionale

denominazione ufficiale: Comitato tecnico - amministrativo regionale C.T.A.R. (dal 1987 al 2007)

denominazione ufficiale: Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici C.T.R. (dal 1950 al 1987)

Contesto spaziale

Sedi

Cagliari

Contesto temporale

Data istituzione: 1950
Data soppressione: 2007

Relazioni

Tipo scheda: Organizzazione
Entità relazionata: Assessorato dei lavori pubblici
Tipo relazione: amministrazione di appartenenza
Tipo scheda: Organizzazione
Entità relazionata: Assessorato ai lavori pubblici
Tipo relazione: amministrazione di appartenenza
Tipo scheda: Luogo
Entità relazionata: Cagliari

Atti normativi

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