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Comitato tecnico - amministrativo provinciale di Cagliari C.T.A.P.

Note storiche e biografiche:

Il Comitato tecnico amministrativo provinciale di Cagliari (CTAP) fu istituito con legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e soppresso con legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007. Istituito presso l’ufficio periferico regionale dell’assessorato dei lavori pubblici - Servizio del genio civile, fu concepito, insieme a quello di Sassari, Nuoro e Oristano e con il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR), nell’ambito della legge regionale che dava una chiara definizione della disciplina delle procedure di attuazione delle opere pubbliche finanziate e di competenza dell’amministrazione regionale, degli enti amministrativi e strumentali della regione e degli enti locali, fissando le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche finanziate. Il Comitato durava in carica quattro anni e i suoi membri potevano far parte solo di uno delle quattro strutture periferiche. Esercitava funzioni consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, pronunciandosi per le opere degli enti locali della provincia, degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, operanti nella provincia e di quelli a cui sono estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali. I Comitati periferici di ambito provinciale e il Comitato tecnico amministrativo regionale furono soppressi con legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007 istitutiva dell’Unità tecnica regionale per i lavori pubblici, UTR (art. 7) che riuniva in sé le funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici.

Il Comitato tecnico amministrativo provinciale di Cagliari (CTAP) fu istituito con legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), e soppresso con legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007 (procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto). Istituita presso l’ufficio periferico regionale dell’assessorato dei lavori pubblici - Servizio del genio civile (art. 18), la struttura fu concepita, insieme a quelle di Sassari, Nuoro e Oristano e con il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR) (art. 13), nell’ambito della legge regionale che dava una chiara definizione della disciplina delle procedure di attuazione delle opere pubbliche finanziate dalla regione e di competenza dell’amministrazione regionale, degli enti amministrativi e strumentali della regione e degli enti locali, e che estendeva capillarmente le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali, fissando le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche, comunque finanziate. Come il Comitato tecnico amministrativo regionale, era presieduto dall’assessore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato, e la struttura periferica della regione svolgeva funzioni di supporto. Il Comitato tecnico – amministrativo provinciale durava in carica quattro anni e i suoi membri potevano far parte solo di uno delle quattro strutture periferiche. Secondo l’art. 19 della legge istitutiva, era composto da: a) dall’assessore regionale dei lavori pubblici o suo delegato che lo presiedeva; b) da nove componenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, esperti di particolare competenza in materie giuridiche o amministrative nonché nelle seguenti materie: edilizia, viabilità, idraulica, elettrotecnica, geologia, edilizia sanitaria, impianti tecnologici e industriali. Tra essi, era prescritta la presenza di sei membri con laurea in ingegneria o architettura, iscritti ai rispettivi albi professionali; c) da un coordinatore del Servizio del genio civile. Fungeva da segretario un funzionario del Genio civile appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla VI. Il coordinatore e il segretario, appartenenti alla branca amministrativa regionale del Servizio del genio civile, erano nominati, su proposta dell’assessore regionale dei lavori pubblici, con decreto del presidente della giunta regionale. Il Comitato esercitava funzioni consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, pronunciandosi per le opere degli enti locali della provincia, degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, operanti nella provincia nonché di tutti gli altri enti, sempre operanti nella provincia, ai quali erano estese le norme di controllo regionale sugli atti degli enti locali. Il Comitato si riuniva periodicamente, con ordini del giorno delle sedute comunicati al momento della convocazione ed esprimeva un parere, valido con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; e in caso di parità prevaleva il voto del presidente, sui seguenti argomenti: a) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore alla competenza dei singoli enti fissata nell’articolo 11 e sino all’importo di progetto di lire 7.000.000.000; b) sulle perizie suppletive e di variante relative a progetti di cui al precedente punto inerenti a varianti sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell’importo contrattuale originario; c) sui criteri di massima da adottarsi nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche di competenza del comitato; d) su vertenze relative a lavori pubblici eseguiti a cura degli enti locali, insorte con appaltatori sia in corso d’opera che in sede di collaudo, ovvero per il riconoscimento di maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali, etc; e) sui piani tecnico - economici di settore di interesse provinciale, a richiesta degli organi della regione o degli enti pubblici; f) su argomenti diversi in materia di lavori pubblici sottoposti dall’assessore regionale dei lavori pubblici e dai Comitati di controllo sugli atti degli enti locali; g) su tutto quanto altro demandato dalle leggi e regolamenti. Il Comitato esprimeva anche parere sui progetti o richieste di estrazione di inerti per quantità inferiori a mc. 10.000. Ai fini dell’esame degli oggetti di competenza, l’ufficio poteva chiedere un parere ai coordinatori dell’assessorato dei lavori pubblici e per argomenti di rilevante complessità e specializzazione, avvalersi di esperti o responsabili di altri settori dell’amministrazione regionale o di altri enti pubblici. I comitati periferici di ambito provinciale e il Comitato tecnico amministrativo regionale furono soppressi con legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007 istitutiva dell’Unità tecnica regionale per i lavori pubblici, UTR (art. 7), che riuniva in sé le funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Comitato tecnico - amministrativo provinciale di Cagliari C.T.A.P.

Altra denominazione

denominazione preferita: Comitato tecnico amministrativo provinciale di Cagliari

denominazione ufficiale: Comitato tecnico provinciale di Cagliari

denominazione alternativa: CTAP

Contesto spaziale

Sedi

Cagliari

Contesto temporale

Data istituzione: 1987
Data soppressione: 2007

Relazioni

Tipo scheda: Luogo
Entità relazionata: Cagliari
Tipo scheda: Organizzazione
Entità relazionata: Assessorato dei lavori pubblici
Tipo relazione: amministrazione di appartenenza

Atti normativi

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