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Ufficio del medico provinciale

Note storiche e biografiche:

L'Ufficio del medico provinciale è istituito dalla legge n. 5849 del 22 dicembre 1888, nota come legge Crispi-Pagliani, con compiti di vigilanza sull'andamento sanitario in ambito provinciale: è compito del medico provinciale tenere corrispondenza con tutti gli uffici sanitari comunali e provinciali, vegliare sui singoli istituti e accertarsi dell'esecuzione delle normative sanitarie, nonché formulare le relazioni annuali sullo stato sanitario della Provincia.
Con l’istituzione del Ministero della sanità, secondo la legge n. 296 del 13 marzo 1958, l’Ufficio del medico provinciale diventa organo periferico, le sue funzioni si ampliano e gli vengono attribuite competenze in materia di sanità pubblica già spettanti al prefetto, divenendo così punto di convergenza delle attività sanitarie di vigilanza igienica e profilassi, di medicina preventiva ed assistenziale.
L'Ufficio del medico provinciale viene soppresso con la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 che istituisce il Servizio sanitario nazionale; di fatto, fino alla metà degli anni '90, continuerà ad esercitare all'interno dell'amministrazione regionale le attività amministrative e tecniche non espressamente attribuite ad altri servizi fino alla legge regionale n. 30 del 13 ottobre 1998 che attribuisce le sue funzioni alle aziende sanitarie.



Una prima regolamentazione della figura del medico provinciale si ha nel 1831 quando, nel Regno di Sardegna, vengono istituite una Giunta superiore di sanità e Giunte provinciali composte di un comandante, un intendente, un prefetto, il sindaco della città capoluogo di provincia e un rappresentante del protomedicato, i quali potevano operare per stabilire cordoni sanitari, quarantene, lazzaretti, adottando anche misure di polizia.
L'ufficio vero e proprio nasce nel 1888 con la legge 22 dicembre n. 5849 ”Legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica”, nota come legge Crispi-Pagliani, che istituisce presso il Ministero dell'interno un Consiglio superiore di sanità e, in ogni Provincia alle dipendenze di un prefetto, un Consiglio provinciale di sanità e un medico provinciale. Compito del medico provinciale era tenere corrispondenza con tutti gli uffici sanitari comunali e provinciali, vegliare sui singoli istituti e accertarsi dell'esecuzione delle normative sanitarie, nonché formulare le relazioni annuali sullo stato sanitario della Provincia.
Successivamente con il regio decreto n. 45 del 1901, regolamento per l'esecuzione della legge Crispi-Pagliani, e con il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 1934, si viene a completare la rete di ufficiali sanitari comunali, medici provinciali, veterinari condotti e uffici di igiene, che per decenni assicurerà al paese tutte le principali prestazioni di sanità pubblica, dalle vaccinazioni ai controlli ambientali, dall'igiene edilizia a quella veterinaria.
Secondo la legge n. 296 del 13 marzo 1958, l'Ufficio del medico provinciale diventa organo periferico del nuovo Ministero della sanità, le sue attribuzioni si ampliano e gli vengono attribuite competenze in materia di sanità pubblica già spettanti al prefetto, divenendo così punto di convergenza delle attività sanitarie di vigilanza igienica e profilassi, di medicina preventiva ed assistenziale.
Nel 1978 l'Ufficio del medico provinciale viene soppresso, in base alla legge n. 833 del 23 dicembre che istituisce il Servizio sanitario nazionale. Di fatto, come si evince dall'analisi delle carte e da fonti orali, fino alla metà degli anni '90 continuerà ad esercitare all'interno dell'amministrazione regionale le attività amministrative e tecniche non espressamente attribuite ad altri servizi e previste dalle disposizioni legislative e regolamentari. Con la legge regionale 13 ottobre 1998 n. 30 tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici dei medici provinciali nonché quelle demandate ai Comuni ed esercitate tramite le cessate unità sanitarie locali, fatta eccezione per quelle espressamente riservate allo Stato, alla Regione, alla Provincia e al sindaco quale autorità sanitaria locale, sono attribuite alle aziende sanitarie, istituite a norma della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5; il medico provinciale, indicato quale componente di comitati, commissioni e organismi vari, è sostituito da un dirigente medico del dipartimento di prevenzione, designato dal direttore generale dell'azienda sanitaria.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Ufficio del medico provinciale

Altra denominazione

denominazione preferita: Ufficio del medico provinciale

denominazione ufficiale: Medico provinciale (dal 1888 al 1978)

Contesto temporale

Data istituzione: 1888
Data soppressione: 1978

Relazioni

Tipo scheda: Organizzazione
Entità relazionata: Direzione generale della sanità
Tipo relazione: eredita parte delle competenze

Atti normativi

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