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Dettaglio Atti normativi
Bene archivistico
Atto normativo
LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1998, n. 30
Elementi descrittivi
Descrizione
La norma attribuisce alle aziende sanitarie tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, comprese quelle già esercitate dagli uffici dei medici provinciali nonché quelle demandate ai comuni ed esercitate tramite le cessate unità sanitarie locali, fatta eccezione per quelle espressamente riservate allo Stato, alla Regione, alla Provincia e al sindaco quale autorità sanitaria locale. Le aziende sanitarie esercitano tali funzioni tramite i competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione. Il medico provinciale, indicato quale componente di comitati, commissioni e organismi vari, è sostituito da un dirigente medico del dipartimento di prevenzione, designato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria.