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Ufficio del Fondo Sociale della Regione sarda

Note storiche e biografiche:

Il Fondo sociale della Regione sarda venne istituito in seno all’Assessorato al lavoro con legge regionale 10/1965, che attuò e integrò gli articoli 59-61 della legge 264/1949 e ampliò il campo d'intervento della legge regionale 3/1950 .
Il Fondo aveva una gestione finanziaria autonoma ed esulava dal bilancio ordinario regionale.
La legge regionale 1/1999 soppresse le contabilità speciali riconducendole al sistema contabile ordinario, per cui le funzioni e competenze del Fondo passarono ai settori del Servizio emigrazione, immigrazione, cooperazione e sicurezza sociale.
Il Fondo era articolato in più uffici, a capo dei quali vi era un direttore, nominato con decreto del presidente della giunta regionale a partire dalla legge regionale 7/1991.
Il direttore, dipendente direttamente dall’Assessore del lavoro, adottava i “provvedimenti formali concernenti la spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo”.
L'organizzazione interna variò nel tempo:
- Il Comitato proponeva il programma annuale d’intervento e il riparto delle somme.
- Il Collegio dei revisori controllava la gestione del Fondo.
- La Consulta regionale dell'emigrazione studiava i problemi legati all'emigrazione, formulava proposte in materia di programmazione economica e occupazionale.
- L’Ufficio regionale consulenza emigrati informava sui contenuti di leggi regionali recanti provvidenze ed agevolazioni a favore di cittadini sardi e fornire quanto necessario per consentire l’accesso ai benefici previsti dalla medesima legge.
La legge regionale 46/1990 istituì l’Ufficio regionale per gli immigrati, la Consulta per l’immigrazione.
La Banca nazionale del lavoro gestiva il Servizio di cassa del Fondo.



Il Fondo sociale della Regione sarda venne istituito in seno all’Assessorato al lavoro e pubblica istruzione con la legge regionale 10/1965, che attuò e integrò gli articoli 59-61 della legge 264/1949 (*1) (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e ampliò il campo d'intervento della legge regionale 3/1950 (Provvedimenti a sollievo della disoccupazione).

Il Fondo aveva una gestione finanziaria autonoma ed esulava dal bilancio ordinario regionale.
La legge regionale 1/1999, applicando l'art. 58 della legge regionale 11/83, soppresse le contabilità speciali riconducendole al sistema contabile ordinario, a decorrere dall'anno finanziario 2000, per cui le funzioni e competenze del Fondo passarono ai settori del Servizio emigrazione, immigrazione, cooperazione e sicurezza sociale.

Il Fondo era articolato in più uffici (*2), a capo dei quali vi era un direttore. Se nella prassi amministrativa esisteva già una figura ad esso assimilabile, fu solo con l’art. 34, comma 3 della legge regionale 7/91, (L'emigrazione, che riassettò di fatto le competenze del Fondo, regolamentando nuovamente la materia) che al Fondo fu preposto un direttore, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell’Assessore del lavoro. A tale carica competeva l’adozione dei “provvedimenti formali concernenti la spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale” (ibidem). Il direttore dipendeva direttamente dall’Assessore del lavoro e non rispondeva al direttore generale; la legge 7 consentì, inoltre, che i decreti del Fondo, prima a firma dell’assessore, fossero ora sottoscritti dal direttore, compresi gli impegni di spesa senza limiti di importo; il direttore diventò anche l’amministratore del Fondo, benché il ruolo non fosse supportato normativamente (fino al 1996 è attestato dai documenti che l'amministratore era ancora l'assessore).
L'organizzazione interna, che variò nel tempo, può essere così ridisegnata:

- Il Comitato (legge regionale 10/65, artt. 4-5), presieduto dall'assessore del lavoro, aveva il compito di proporre il programma annuale di intervento, il riparto annuale delle somme a disposizione del Fondo e la formulazione di voti e proposte;

- Il Collegio dei revisori (decreto del presidente della giunta regionale 50/75, art. 4), presieduto da un magistrato della Corte dei conti, aveva funzioni di revisione e riscontro sulla gestione del Fondo;

- La Consulta regionale dell'emigrazione (leggi regionali 36/77, 25/82), presieduta dall'assessore del lavoro, aveva il compito di studiare le cause e gli effetti del fenomeno dell'emigrazione, formulare proposte in materia di programmazione economica e occupazionale, esprimersi su tutti i problemi legati all'emigrazione in Sardegna.
La Consulta era a sua volta articolata in:
un Ufficio di presidenza, gia previsto dall’art. 13 della legge regionale 25/82, con a capo un presidente (in caso di sua assenza, le funzioni venivano esercitate da uno dei due vicepresidenti, uno dei quali “vicario”); un Ufficio di segreteria; due gruppi di lavoro, presieduti ciascuno da uno dei due vicepresidenti (decreto del presidente della giunta regionale 131/1986); la legge regionale 7/91 modifica di poco il quadro, definendo “organi della Consulta” il presidente e il Comitato di presidenza.
Sia il Comitato che la Consulta esprimevano un parere meramente consultivo e non vincolante. La Consulta, peraltro, si pronunciava anche sulle altre materie di competenza del Fondo.

Sempre la legge 7, all’art.23, istituì
- un Ufficio regionale consulenza emigrati, al fine di garantire l’informazione sui contenuti delle leggi regionali recanti provvidenze ed agevolazioni a favore dei cittadini sardi e fornire l’eventuale documentazione e quanto necessario per consentire l’accesso ai benefici previsti dalla medesima legge.

Con la legge regionale 46/1990 (Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna) furono istituiti:
- l’Ufficio regionale per gli immigrati articolato in tre aree operative:
a) sportello ed assistenza;
b) animazione culturale;
c) studi e ricerche;
- la Consulta per l’Immigrazione con i seguenti compiti:
a) proporre, agli organismi competenti, iniziative competenti, iniziative su tutte le materie di cui alla legge medesima;
b) formulare il programma annuale di intervento;
c) esprimere pareri su tutte le materie relative al fenomeno dell’immigrazione.

Il Servizio di cassa del fondo fu affidato alla Banca nazionale del lavoro (decreto del presidente della giunta regionale 25 Maggio 1965, n. 1-FS), la quale comunicava giornalmente all’Assessorato l’elenco delle operazioni effettuate, allegandovi gli ordini di riscossione e i mandati eseguiti.

L'amministrazione del Fondo finalizzò l'attività su due direttrici: una rivolta all'assistenza morale, materiale, culturale e sociale agli emigrati e loro famiglie; l'altra, attraverso il finanziamento di piccole opere di interesse locale, secondo l'indirizzo della legge regionale 3/50, era volta al sostegno dell’occupazione.
La materia “emigrazione”, preponderante nel primo ventennio di attività del Fondo, fu ridimensionata a partire dalla giunta Melis (1984-1989) che intervenne legislativamente con provvedimenti atti a combattere la disoccupazione.
La gestione dei cantieri scuola e di lavoro passò all'Assessorato degli enti locali e subito dopo ai comuni (legge regionale 25/93).

Il decreto del presidente della giunta regionale 112/1986 regolamentando l’istituzione dei servizi e dei settori degli assessorati, in esecuzione della legge regionale 51/78, sancì la natura di settore per il Fondo e lo rese dipendente del Servizio cooperazione e sicurezza sociale. Com'è noto, il decreto non fu del tutto applicato, per cui le testimonianze appaiono controverse: alcuni documenti assessoriali riportano l'intestazione Settore Fondo sociale, in ottemperanza al decreto; altri lo denominano Divisione, equiparandolo dunque a un servizio.
La legge regionale 41/93 (*3) (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento) e una serie di decreti assessoriali a carattere ricognitivo del 1991-95 consentono di ricostruire l’organigramma dell’Assessorato dal 7 settembre 1978 al 30 giugno 1995: il Fondo sociale viene indicato come Divisione; vengono poi individuati altri tre uffici non previsti dal decreto 112: l’Ufficio problemi dell’emigrazione (in atto dal 10/10/83 sino al 7/10/85), l’Ufficio della consulta regionale per l’emigrazione (che ereditò le competenze del precedente in data 08/10/85), la Segreteria della Consulta regionale per l’emigrazione. A decorrere dal 1995, stando al decreto 337/95 dell’assessore del lavoro (integrativo dei decreti ricognitivi 221/91, 265/94, 440/94), il Fondo diventa un settore, presumibilmente in osservanza al disposto del decreto 112.


(*1) La 3/1950 fu parzialmente impugnata dal Governo, ma dichiarata legittima dalla Corte di cassazione (sentenza 54/1958).
(*2) Lungo l’ampio arco di esistenza del Fondo sociale l’organizzazione interna variò. Per cui, il tentativo di offrirne, seppure sommariamente, una descrizione basata sugli atti normativi, sulla documentazione conservata, nonché sulla memoria dei funzionari, è approssimativo.
(*3) Furono emanati in applicazione dell’art. 5 della legge regionale 6/91 (Premio compensativo per l’esercizio pregresso delle funzioni di coordinamento). L'Assessorato del personale chiese a tutti i rami dell'amministrazione una ricognizione generale dell'articolazione interna, per l'attribuzione del premio di cui alla legge.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Ufficio del Fondo Sociale della Regione sarda

Altra denominazione

denominazione preferita: Fondo Sociale della Regione sarda

denominazione ufficiale: Fondo Sociale della Regione sarda (dal 1965 al 1999)

denominazione ufficiale: Divisione Fondo Sociale (dal 1993)

denominazione ufficiale: Settore Fondo Sociale (dal 1995)

denominazione alternativa: Fondo Sociale

denominazione alternativa: F.S.

Contesto spaziale

Sedi

Cagliari

Contesto temporale

Data istituzione: 1965
Data soppressione: 1999\12\31

Relazioni

Tipo scheda: Organizzazione
Entità relazionata: Assessorato al lavoro
Tipo relazione: amministrazione di appartenenza
Tipo scheda: Organizzazione
Tipo relazione: amministrazione di appartenenza
Tipo scheda: Luogo
Entità relazionata: Cagliari
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