Regione Autonoma della Sardegna Regione Autonoma della Sardegna

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Ufficio stampa

Note storiche e biografiche:

Presumibilmente già presente nell’organigramma della Regione fin dal 1949, quando la legge regionale n. 6 individua un segretario addetto al Bollettino ufficiale e Stampa, ma è la legge regionale n. 19 del 1953 a introdurre la denominazione Ufficio stampa, individuandone l’organico. La legge regionale n. 10 del 1963, confermando la legge regionale n. 9 del 1960, stabilisce che il personale sia scelto fra quello in servizio o, in alternativa, che a dirigere l'Ufficio stampa possa essere chiamato un giornalista di provata esperienza professionale, con contratto giornalistico. La legge regionale n. 51 del 17 agosto 1978 ribadisce l'istituzione, nell’ambito della Presidenza della Giunta regionale, dell’Ufficio stampa della Regione con il compito di mantenere i rapporti con gli organi di diffusione e di curare in modo obiettivo, imparziale e concreto l’informazione sull’attività dell’Istituto regionale. Successivamente, nel 2000, l'Ufficio stampa passa al Servizio delle relazioni con il pubblico e della comunicazione istituzionale della Direzione generale della presidenza; nel 2001, al Servizio della comunicazione istituzionale e, nel 2005, al Servizio trasparenza e comunicazione. Nel 2009, la legge regionale n. 3 e la delibera della giunta n. 44/13 del 29 settembre, individuano i compiti dell’Ufficio stampa e le disposizioni in materia di composizione, assunzione e retribuzione del personale. Nel 2011, in seguito all’istituzione, con legge regionale n. 16 del 4 agosto 2011, all’interno della Presidenza della Regione, della Direzione generale per la comunicazione, diventa competenza di quest’ultima il supporto all'Ufficio stampa della Presidenza.

Si suppone che un primo nucleo di ufficio stampa fosse già presente nell’organigramma della Regione fin dal 1949. Infatti, la legge regionale n. 6 del 7 dicembre 1949, nella tabella degli organici degli uffici della Presidenza della giunta e degli assessorati della Regione autonoma della Sardegna indica un segretario addetto al Bollettino ufficiale e Stampa. La denominazione Ufficio stampa, sempre all'interno della Presidenza, appare nel 1953 con la legge regionale n.19; l'organico comprende 2 funzionari, 2 applicati addetti all'archivio e una stenodattilografa. La legge regionale n.9 del 20 maggio 1960, confermata dalla legge regionale n. 10 del 1963, stabilisce che il personale per l’Ufficio stampa del presidente della Giunta regionale debba essere scelto fra quello in servizio. In alternativa, qualora non si ritenga di dover affidare l'incarico ad un dipendente dell'amministrazione regionale, la legge stabilisce che a dirigere l'Ufficio stampa possa essere chiamato un giornalista di provata esperienza professionale, con contratto giornalistico. La legge regionale n. 51 del 17 agosto 1978 ribadisce l'istituzione, nell’ambito della Presidenza della Giunta regionale, dell’Ufficio stampa della Regione con il compito di mantenere i rapporti con gli organi di diffusione e di curare in modo obiettivo, imparziale e concreto l’informazione sull’attività dell’Istituto regionale. Il decreto del presidente della giunta regionale n. 4 del 13 gennaio 2000 inserisce l'Ufficio stampa all'interno del Servizio delle relazioni con il pubblico e della comunicazione istituzionale della Direzione generale della presidenza. Nonostante questo, il giornalista preposto alla sua direzione continua a svolgere la propria attività con l'autonomia funzionale correlata all'esercizio della professione di giornalista, servendosi dell'Ufficio stampa come supporto operativo. Con il decreto del presidente della giunta n. 115 del 24 ottobre 2001 e la separazione del Servizio delle relazioni con il pubblico e della comunicazione istituzionale in due servizi distinti (Servizio della comunicazione istituzionale e Servizio di relazioni con il pubblico, valorizzazione della comunicazione interna e accesso agli atti dell'amministrazione) l’Ufficio stampa passa tra le competenze del Servizio della comunicazione istituzionale. Nel 2005, con il decreto del presidente della giunta regionale n. 66 e l’istituzione, all’interno della Presidenza della giunta, del Servizio trasparenza e comunicazione, che eredita le competenze del Servizio relazioni con il pubblico, valorizzazione e della comunicazione interna e accesso agli atti dell’amministrazione e del Servizio della comunicazione istituzionale, anche le competenze relative all’Ufficio stampa passano al Servizio trasparenza e comunicazione. L'ufficio, di fatto, mantiene una certa autonomia e ha il compito di curare la comunicazione fra la Giunta e i cittadini e fornire informazioni sull'attività di governo sia attraverso i mass media (giornali, stampa quotidiana e periodica, radiotelevisione, siti internet), sia in maniera diretta, avvalendosi del sito internet della Regione. L’articolo 11 della legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009, nell’ambito del potenziamento degli uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione politica, rappresenta la necessità di adottare dei criteri per la composizione e l’organizzazione dell’Ufficio stampa del presidente e dei criteri per il trattamento economico dei componenti. In particolare stabilisce che l’Ufficio stampa sia composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, iscritti all'ordine dei giornalisti, non superiore a dodici, direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura ed assegnabili, in qualità di addetti stampa, agli assessori. Inoltre, nell'ambito del Servizio trasparenza e comunicazione della Regione, definisce la presenza di un contingente, non superiore ad otto unità, appositamente assunto con pubblico concorso, tra gli iscritti all’ordine dei giornalisti, per le attività di informazione e di supporto tecnico al capo ufficio stampa. La Giunta, con la delibera n. 44/13 del 29 settembre 2009, nell’ambito dell’individuazione dei criteri per l’organizzazione e la composizione dell’Ufficio stampa del presidente e per il trattamento economico dei componenti, ne individua i compiti (predisporre la rassegna quotidiana della stampa, curare i rapporti con gli organi di informazione e fornire all’opinione pubblica, con il massimo grado di trasparenza, un’informazione efficace, chiara e tempestiva e professionale in ordine all’attività della Giunta regionale) e conferma le disposizioni in materia di composizione, assunzione e retribuzione del personale stabilite dalla legge regionale n. 3 del 2009. Successivamente, con la legge regionale n. 16 del 4 agosto 2011, in seguito all’istituzione, all’interno della Presidenza della Regione, della Direzione generale per la comunicazione, diventa competenza di quest’ultima il supporto all'Ufficio stampa della Presidenza. La legge regionale n. 6 del 15 marzo 2012, nell’ambito del processo di semplificazione e contenimento della spesa, riduce nella misura del 10 per cento le indennità corrisposte ai componenti dell’Ufficio stampa. Riferimenti esterni: Sito internet Regione autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it/regione/ufficiostampa/

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Stampa

Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Ufficio stampa

Altra denominazione

denominazione preferita: Ufficio stampa

denominazione ufficiale: Ufficio stampa

Contesto spaziale

Sedi

Cagliari - sede attività

Contesto temporale

Data istituzione: 1953

Relazioni

Tipo scheda: Organizzazione
Tipo relazione: struttura di appartenenza
Tipo scheda: Organizzazione
Tipo relazione: amministrazione di appartenenza
Tipo scheda: Organizzazione
Tipo relazione: struttura di appartenenza
Tipo scheda: Organizzazione
Tipo relazione: struttura di appartenenza
Tipo scheda: Organizzazione
Tipo relazione: struttura di appartenenza
Tipo scheda: Luogo
Entità relazionata: Cagliari
Tipo relazione: sede attività

Atti normativi

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