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Atto normativo

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1963, n. 10

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1963/07/03
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 14 agosto 1963, n. 50
Estratto: La norma regola lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere degli impiegati della amministrazione regionale e lo stato giuridico dei salariati della amministrazione stessa. Distingue i ruoli degli impiegati in amministrativo e tecnico, secondo mansioni e e funzioni esercitate, e distingue le carriere in direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario. Stabilisce le regole dell'assunzione tramite concorso pubblico. Descrive la composizione del Consiglio di amministrazione per il personale dell'amministrazione regionale. Con decreto del presidente della Giunta viene costituita all'inizio di ogni biennio la Commissione di disciplina.

Strutture

Consiglio di amministrazione per il personale

Articoli: 9

Organizzazione: Il Consiglio di amministrazione per il personale, presieduto dal presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, è composto dal segretario generale, dai direttori dei servizi, dal capo ufficio del personale, da un rappresentante per ciascuna delle carriere previste dalla amministrazione regionale (direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario) e da due rappresentanti dei salariati permanenti.

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