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Atto normativo

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 1960, n. 9

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1960/05/20
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 14 giugno 1960, n. 28
Estratto: La legge stabilisce l'ordinamento degli uffici dell'amministrazione regionale e le norme per l'inquadramento del personale. E' istituita la Commissione per gli affari del personale regionale, organo consultivo in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali. Sono fissati gli organici dell'Ufficio di gabinetto e dell'Ufficio stampa del presidente della Giunta e delle segreterie particolari di presidente ed assessori.

Strutture

Ufficio di Gabinetto

Articoli: 10

Organizzazione: L'organico dell'Ufficio di Gabinetto del presidente della Giunta regionale è fissato in tre impiegati direttivi, compreso il capo di gabinetto, due di concetto, quattro esecutivi e quattro ausiliari

Commissione per gli affari del personale regionale

Articoli: 5

Organizzazione: La Commissione per gli affari del personale, presieduta dal presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, è composta da membri di diritto (segretario generale, direttori dei servizi e capo ufficio del personale) e da quattro membri nominati per un biennio dal presidente della Giunta regionale, scelti tra il personale in servizio.

Ufficio stampa

Articoli: 11

Organizzazione: Il personale deve essere scelto tra quello in servizio. In alternativa, qualora non si ritenga di dover affidare l'incarico ad un dipendente dell'amministrazione regionale, a dirigere l'Ufficio stampa può essere chiamato un giornalista di provata esperienza professionale, con contratto giornalistico

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