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Atto normativo

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REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1997

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1929/10/03
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 5 dicembre 1929, n. 283
Estratto: La norma regolamenta l'ordinamento e le attribuzioni della Milizia nazionale forestale, lo stato giuridico ed economico del personale, le norme disciplinari e le disposizioni in materia di uniformi, armamenti, equipaggiamento, cavalli, trasporti e alloggiamento.

Strutture

Coorte autonoma per la Sardegna

Articoli: 15-19

Organizzazione: La Coorte autonoma per la Sardegna è comandata da un primo seniore o da un seniore, e può essere formata da più centurie; dipende per ogni ragione disciplinare, tecnica ed amministrativa dal Comando gruppo legioni, che risiede a Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale corrisponde direttamente.

Competenze: Il comandante della coorte autonoma ha le attribuzioni conferite ai comandanti di legione e di coorte: - cura la disciplina dei reparti dipendenti, l'amministrazione del personale, ed esercita le funzioni ispettive di controllo e coordinamento sull'opera del personale stesso; - esercita le funzioni disciplinari sul personale assegnato alla coorte e alle centurie dipendenti; - coadiuva il comando di legione nel coordinamento dell'azione della milizia nel territorio della coorte; - provvede all'amministrazione del personale, alla regolare esecuzione delle leggi e di ogni disposizione riguardante i compiti della milizia nazionale forestale e i servizi ad essa affidati; - dispone, nella provincia in cui ha sede il comando, o comunque nel territorio comprendente anche più province della circoscrizione in cui non vi fossero comandi di centuria, lo studio e la compilazione di progetti di sistemazioni montane, rimboschimenti, miglioramenti di boschi e pascoli, di piani di assestamento di boschi, e di ogni altra opera tecnica, e approva, assumendone la responsabilità, i progetti stessi, se compilati da personale dipendente o estraneo; - vigila l'esecuzione dei lavori inerenti ai progetti di cui al precedente comma; - autorizza i tagli dei boschi appartenenti ai comuni ed agli altri enti morali soggetti alla tutela economica della milizia nazionale forestale, salvo che non sia diversamente disposto da leggi e regolamenti speciali; - decide in ordine alle domande derivanti dalle limitazioni alla proprietà terriera, privata o pubblica, in quanto la decisione non sia di competenza di altra autorità per disposizioni di leggi o regolamenti; - provvede al collaudo dei lavori eseguiti a carico totale o parziale dello Stato, in quanto il collaudo medesimo non sia di altrui competenza, e a quello delle utilizzazioni boschive; - gestisce i fondi anticipati dallo Stato o dalle prefetture, come pure quelli depositati da terzi, rispondendone personalmente; - provvede alla conciliazione delle contravvenzioni forestali, secondo le disposizioni vigenti in materia; - fa parte della sezione agraria e forestale del consiglio provinciale dell'economia nella provincia della circoscrizione in cui non sia stabilito il comando di centuria; - adempie a tutte le altre funzioni che, nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nei successivi provvedimenti legislativi, erano devolute alle autorità forestali.

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