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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 250

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1949/05/19
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 27 maggio 1949, n. 121, supplemento ordinario
Estratto: Il decreto fissa le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna. In particolare vengono specificate le competenze del consiglio, della giunta, del relativo presidente e l'’iter di promulgazione delle leggi e dei regolamenti. Si delineano le competenze del segretario generale, che sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali, della delegazione della Corte dei conti che esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi e si specificano le competenze del rappresentante del Governo (istituito dall'articolo 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). Infine si stabiliscono norme in materia di finanze, demanio e patrimonio regionale. Vengono, inoltre, stabilite le funzioni della Ragioneria regionale e confermate le attribuzioni già esercitate presso l'Alto Commissariato.

Strutture

Delegazione della Corte dei Conti

Articoli: 22-23

Organizzazione: Costituita da un consigliere e da magistrati, funzionari e impiegati di ruolo, nel numero che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte dei Conti.

Competenze: Esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione e su quelli che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione e che sono soggetti al controllo della Corte dei Conti.

Segretario Generale

Articoli: 19

Competenze: Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali.

Ragioneria regionale

Articoli: 44, 60, 61

Organizzazione: La Ragioneria regionale eserciterà le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi comunque iscritti nel bilancio della Regione. Il Direttore della Ragioneria regionale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale.

Competenze: All'articolo 44 si specifica che la Ragioneria regionale eserciterà le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi iscritti nel bilancio della Regione. L'articolo 61 stabilisce che la Ragioneria regionale conserverà le attribuzioni già esercitate presso l'Alto Commissariato e normate dai decreti legislativi luogotenenziali numero 417/1944, 414/1945 e 428/1945.

Ragioneria presso l'Alto Commissariato per la Sardegna

Articoli: 60, 61

Organizzazione: L'Alto Commissariato per la Sardegna è chiamato ad esercitare le attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore fino all'insediamento della Giunta regionale.

Competenze: Dalla data di cessazione dell'Alto Commissariato per la Sardegna e fino al 31/12/1949 il Rappresentante del Governo esercita, anche per gli affari in corso, le attribuzioni già spettanti all'Alto Commissariato e alla Consulta regionale ai sensi del regio decreto del 16/03/1944 n. 90 e modificazioni successive.

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