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Atto normativo

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REGIO DECRETO 5 giugno 1939, n. 1016

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1939/06/05
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 25 luglio 1939, n. 172
Estratto: Il decreto approva il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nel quale si definiscono i metodi e i limiti per la caccia controllata, gli strumenti per l’'uccellagione e gli appostamenti fissi, le sanzioni amministrative e le procedure per il pagamento. Si istituisce, inoltre, un Comitato centrale della caccia, in seno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzione consultiva. A livello periferico è costituito, con decreto ministeriale, il Comitato provinciale della caccia, con sede presso l’'Ispettorato provinciale dell'’agricoltura.

Strutture

Comitato provinciale della caccia

Articoli: 82; 83

Organizzazione: Costituito con decreto ministeriale per ogni provincia, si configura come organo del Ministero dell'agricoltura e ha sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste.

Competenze: - vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie; - dare impulso nella provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria; - segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento; - segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunità di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonché ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio; - provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'articolo 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'articolo 4; - provvedere alla gestione dei fondi.

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