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Dettaglio Atti normativi
Bene archivistico
Atto normativo
REGIO DECRETO 5 giugno 1939, n. 1016
Elementi descrittivi
Descrizione
Strutture
Articoli: 82; 83
Organizzazione: Costituito con decreto ministeriale per ogni provincia, si configura come organo del Ministero dell'agricoltura e ha sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste.
Competenze: - vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie; - dare impulso nella provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria; - segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento; - segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunità di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonché ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio; - provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'articolo 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'articolo 4; - provvedere alla gestione dei fondi.