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Comitato provinciale della caccia di Cagliari

Note storiche e biografiche:

Il Comitato provinciale della caccia era un organo periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. La sua organizzazione interna, le competenze e i rapporti con altri enti sono state di regola determinate dalle leggi in materia venatoria. La sua funzione principale era di consulenza tecnica per la pubblica amministrazione per quanto riguarda l'applicazione della legge sulla caccia, ed aveva il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi in materia venatoria.



Il Comitato provinciale della caccia di Cagliari, come anche quelli di Nuoro e Sassari, venne istituito in base all'applicazione del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 come organo dell'amministrazione provinciale con ordinamento autonomo e costituisce l'evoluzione della precedente Commissione provinciale venatoria, creata in seno al Ministero dell'economia nazionale (poi divenuto, col regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, Ministero dell'agricoltura e delle foreste) dal regio decreto 3 agosto 1928, n. 1937 Legge unica sulla caccia.

Il primo documento che attesta l'esistenza della Commissione a Cagliari può essere stabilito al 4 gennaio 1929, data del primo verbale delle riunioni di questo organismo (cfr. serie Registri dei verbali delle deliberazioni).

Secondo gli articoli 75 e 76 del regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, la Commissione venatoria provinciale è costituita in ciascuna provincia per decreto del Prefetto, ha sede presso il Consiglio provinciale dell'economia ed è inquadrata da un proprio regolamento che ne stabilisce norme e funzionamento.

Essa era composta da:

1. sei soci dell'Associazione provinciale dei cacciatori, di cui due in rappresentanza dei concessionari di bandite o di riserve, nominati dal Prefetto su designazione della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani;

2. un professore di scienze naturali, preferibilmente zoologo, nominato dal Prefetto;

3. Il Direttore della cattedra ambulante di agricoltura;

4. un ufficiale della Milizia nazionale fascista, designato dal Comando del Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale.

I compiti della Commissione venatoria erano i seguenti:


  • vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dalla Commissione venatoria centrale e d'intesa con la Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale anche mediante opportune lanciate, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e uccellagione, a mezzo di apposite guardie giurate;
  • dare valido impulso nella Provincia ad una azione di propaganda, per diffondere fra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
  • esaminare e trasmettere con motivato parere al Ministero dell'agricoltura e foreste i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Provincia;
  • provvedere alla gestione dei fondi ad essa devoluti;
  • dare parere al Ministero dell'agricoltura e foreste su quali bandite o riserve rispondono agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;
  • dare parere al Ministero sulla costituzione delle bandite provinciali di rifugio e di ripopolamento e sulla concessione e revoca delle riserve, nonché su tutte le questioni in materia tecnica e di servizio venatorio;
  • provvedere alla pubblicazione annuale, entro il mese di luglio, del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia.

Dalla Commissione dipendevano agenti giurati (guardie venatorie) per svolgere l'attività di antibracconaggio e impiegati (assimilati per contratto agli impiegati del Consiglio provinciale dell'economia) per il disbrigo delle funzioni amministrative e contabili.

Il servizio straordinario di guardia venatoria veniva svolto anche dalla Milizia forestale e dai regi Carabinieri ai quali venivano corrisposti dalla Commissione i premi relativi alle contravvenzioni fatte.

Nel 1932 fu istituita l'Associazione provinciale cacciatori composta da un gruppo di esperti, in numero limitato, in qualità di consulenti per affiancare nei lavori della presidenza della Commissione soprattutto con funzioni ispettive e di coordinamento delle attività delle Sezioni comunali delle associazioni di cacciatori che si andavano costituendo, e delle quali doveva approvare gli statuti, in base al regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, articoli 82 e 83.

Agli articoli 82-84 era prevista la costituzione di un'Associazione provinciale dei cacciatori in ogni capoluogo di provincia: questa era l'organo provinciale della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani alle cui dipendenze svolgeva localmente i compiti affidatigli alla Federazione stessa.

Le associazioni erano enti morali con propria personalità giuridica, rette da un direttorio costituito dagli stessi componenti della Commissione provinciale venatoria. La funzione era quella di compilare l'albo di categoria (cacciatori, uccellatori, concessionari di bandite e riserve, soci benemeriti) e di provvedere al censimento delle bandite e delle riserve attraverso i dati forniti dalle commissioni venatorie provinciali. I membri dell'Associazione provinciale dei cacciatori erano proposti sia dalla Federazione nazionale fascista cacciatori italiani sia dai podestà dei comuni. Ciascun membro dell'associazione provinciale aveva l'incarico di ispettore della rispettiva zona di maggiore attività.

La segreteria della Commissione venatoria provinciale di Cagliari si occupava anche del disbrigo di tutte le pratiche relative al funzionamento dell'Associazione provinciale cacciatori e delle rispettive sezioni comunali.


Con l'applicazione dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 in luogo della Commissione venatoria è costituito in ciascuna provincia il Comitato provinciale della caccia, organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La composizione del Comitato subisce qualche variazione rispetto alla precedente Commissione:

a) presidente: capo dell'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura;

b) vicepresidente: presidente della sezione della Federazione italiana della caccia con sede nel capoluogo della provincia;

c) un ufficiale comandante nel capoluogo la Milizia nazionale fascista;

d) un insegnante di scienze naturali (zoologo); e) quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno concessionario di riserva;

f) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori;

g) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Le competenze, invece, restano le medesime della Commissione (articolo 83 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016).

L'attività dell'ente si interrompe nel 1946: con la delibera del 10 settembre 1946 il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in qualità di commissario del Comitato, licenzia tutti gli agenti e impiegati per mancanza di fondi.

L'attività riprende solo nel settembre del 1949, con la ricostituzione del Comitato sancito dal decreto del rappresentante della Regione sarda, n. 10213.

Il nuovo organico, più esiguo del precedente, prevede:


  • presidente: capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  • vice presidente: presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della caccia;
  • capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
  • quattro membri designati dalla Federazione italiana della caccia;
  • un membro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura designato dal prefetto della Provincia di Cagliari.

La sua sede viene confermata presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi sulla caccia, il Comitato dispone di personale tecnico e amministravo nei termini fissati dal suo regolamento organico e attua il servizio di vigilanza venatoria nel territorio della Provincia di Cagliari per mezzo dei guardiacaccia.


Nel 1955 i comitati provinciali della caccia, in quanto dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, vengono coinvolti nel processo di trasferimento delle funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle province, previsto dalla legge 11 marzo 1953, n. 150.

Il decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 determina un cambiamento sostanziale nell'organizzazione del Comitato: pur mantenendo un ruolo esclusivamente consultivo dell'amministrazione provinciale, il Comitato diventa un organo della Provincia con ordinamento autonomo (articolo 37) e gran parte delle funzioni sulla caccia, che prima erano di competenza esclusiva ministeriale, passano alle province, organi amministrativi più vicini al territorio e al cittadino.

Il decentramento si traduce in una maggiore capacità dell'ente di comprendere le problematiche connesse alla materia e di agire in maniera efficace e tempestiva: le direttive sono emanate dalla Giunta provinciale e non più da un distante Comitato centrale della caccia con sede a Roma. A conferma dei nuovi orientamenti che puntano al decentramento, la successiva legge 2 agosto 1967, n. 799 conferisce ai Comitati maggiori libertà in ambito decisionale in materia di gestione e vigilanza.


Nel 1977 le funzioni relative alla caccia sono oggetto di ridefinizione ad opera di due norme nazionali, il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (che all'articolo 79 trasferisce alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici in materia di caccia) e la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (il cui articolo 37 recita I dipendenti dei comitati provinciali caccia [...] passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali).

La Regione Autonoma della Sardegna sembra recepire la prima delle due leggi e, con l'articolo 58 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna, sopprime giuridicamente i comitati provinciali della caccia e ne trasferisce all'amministrazione regionale i mezzi ed il personale, disponendone l'utilizzazione per il corpo regionale di vigilanza territoriale, di futura costituzione (articolo 57).

Nonostante la soppressione, il Comitato continua ad esistere in virtù del dettato dell'articolo 75 della stessa legge regionale, mantenendo un bilancio autonomo (il bilancio preventivo era approvato dal Comitato regionale faunistico con l'emissione del decreto di assegnazione di fondi per la loro funzionalità) e provvedendo autonomamente alla sua gestione amministrativa.

La legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che istituisce il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, assegna a questo gran parte del personale in servizio presso il Comitato provinciale.

La legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 regola la distribuzione delle competenze relative all'esercizio della caccia a diversi soggetti:


  • l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
  • il Comitato regionale faunistico;
  • le province;
  • i Comitati provinciali faunistici;
  • i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (ATC).

Tra questi, i Comitati provinciali faunistici, di nuova creazione, sono concepiti come organi tecnico-consultivi della Provincia in materia di caccia e, come tali, assolvono alle funzioni dei Comitati provinciali della caccia. L'esistenza di questi ultimi (ancora in vita, nonostante la loro soppressione, grazie all'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32) è però prorogata dall'articolo 99 della stessa legge regionale fino all'effettiva istituzione dei Comitati provinciali faunistici; l'articolo prevede inoltre che, avvenuto ciò, il personale dell'Amministrazione regionale, già in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, è assegnato in posizione di distacco alle rispettive province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attività di programmazione e gestione faunistico - venatoria, fintanto che le Amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.

Nonostante la legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 all'articolo 54 preveda che, a seguito dell'avvenuta costituzione dei Comitati provinciali faunistici, i Comitati provinciali della caccia riversino alle entrate del bilancio regionale le proprie giacenze, che saranno assegnate alle province, il Comitato provinciale della caccia di Cagliari resta in funzione in regime di prorogatio fino al 2003, esercitando l'attività di pianificazione e gestione venatoria nel territorio della provincia, la gestione del rilascio delle abilitazione venatorie, l'erogazione di quanto dovuto alla Commissione esaminatrice che vi operava per il rilascio delle abilitazioni venatorie, la predisposizione dei lavori di tabellamento delle zone di ripopolamento faunistico, la pubblicazione del calendario venatorio e il finanziamento di progetti di ripopolamento, la predisposizione di atti e studi per i comitati faunistici comunali e per il Comitato faunistico regionale. Nel 2003 il direttore del Servizio ispettorato ripartimentale del corpo forestale e di vigilanza ambientale (IRCFVA) di Nuoro è incaricato degli adempimenti connessi alla chiusura del cessato Comitato provinciale della caccia di Cagliari.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Comitato provinciale della caccia di Cagliari

Altra denominazione

denominazione preferita: Comitato provinciale della caccia di Cagliari

denominazione ufficiale: Comitato provinciale della caccia di Cagliari (dal 1939 al 2003)

denominazione ufficiale: Commissione provinciale venatoria (dal 1928 al 1939)

Contesto spaziale

Sedi

Cagliari

Contesto temporale

Data istituzione: 1928
Data soppressione: 2003

Relazioni

Tipo scheda: Organizzazione
Tipo relazione: amministrazione di appartenenza
Tipo scheda: Luogo
Entità relazionata: Cagliari

Atti normativi

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