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LEGGE REGIONALE 8 maggio 1968, n. 24

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1968/05/08
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 10 maggio 1968, n. 15
Estratto: E' istituito l'Ente minerario sardo con sede in Iglesias che, posto sotto le direttive e la vigilanza della Regione autonoma della Sardegna che le esercita a mezzo dell'Assessorato all'industria, è autorizzato ad assumere iniziative di coordinamento delle attività minerarie in Sardegna e a proporre all'amministrazione regionale le misure atte ad assicurarne la conformità degli indirizzi della programmazione regionale.

Strutture

Ente minerario sardo

Articoli: 1-17

Organizzazione: L’'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un presidente e da dieci membri; dura in carica tre anni. Il presidente e i consiglieri sono scelti tra persone aventi specifica competenza tecnica e scientifica nei settori delle attività esplicate dall'Ente; dei consiglieri tre sono scelti su designazione di terne da parte delle tre maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori interessati. Il consiglio di amministrazione è nominato dal presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'assessore all'industria e commercio. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente. Il controllo della gestione contabile dell'Ente è esercitato da un collegio di revisori dei conti che dura in carica tre anni, nominato dal presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Competenze: Sono affidati all'Ente i compiti: a) di sviluppo delle conoscenze sulla struttura geologica, geomineraria e giacimentologica della Sardegna e aggiornamento dei dati relativi; b) di promozione e coordinamento del programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse minerarie, di studi e sperimentazioni sulla possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti, ai sensi dell’'articolo 26 della legge 11 giugno 1962, n. 588; c) di ricerca operativa spettanti alla Regione nei casi previsti dall'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive integrazioni e modificazioni; d) di promozione della coltivazione, trasformazione e collocamento commerciale delle risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione, con particolare riguardo a quelle non tradizionalmente sfruttate o che nella attuale struttura non completano in Sardegna il ciclo trasformativo; e) di promozione della qualificazione professionale delle maestranze addette ai lavori di estrazione e trasformazione dei minerali; f) di attuazione di un servizio di informazione e documentazione tecnica ed economica sulle attività minerarie.

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