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LEGGE REGIONALE 29 luglio 1998, n. 23

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1998/07/29
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 1 agosto 1998, n. 23
Estratto: La presente legge costituisce attuazione delle Convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica, ed in particolare della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con la Legge 24 novembre 1978, n. 812, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la Legge 5 agosto 1981, n. 503. Gli organi preposti alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge sono: a) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente; b) il Comitato regionale faunistico; c) le province; d) i Comitati provinciali faunistici; e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

Strutture

Comitato provinciale della caccia di Cagliari

Articoli: 12, 99

Organizzazione: Il Comitato provinciale della caccia è dichiarato decaduto e i compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia sono demandati ai Comitati provinciali faunistici gestiti dalle provincie. I Comitati provinciali della caccia sono prorogati fino all'istituzione dei Comitati provinciali faunistici.

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