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Dettaglio Atti normativi
Bene archivistico
Atto normativo
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1978, n. 32
Elementi descrittivi
Descrizione
Strutture
Articoli: 6
Competenze: Esercita ogni attività tendente a difendere e incrementare il patrimonio faunistico della Sardegna; forma il calendario venatorio annuale e le sue eventuali modifiche; stabilisce divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico; delibera sull'istituzione di oasi di protezione faunistica e di cattura e di zone di ripopolamento e di cattura e di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento; esprime il proprio parere sulla costituzione di zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia; sentiti i Comitati comprensoriali faunistici rilascia entro e non oltre il 30 luglio le autorizzazioni regionali per l'esercizio della caccia ai cacciatori non residenti in Sardegna; tiene e cura l'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e l'anagrafe dei trasgressori della presente legge; approva il preventivo e il consuntivo annuale di spesa; da indicazioni e suggerimenti sulla vigilanza venatoria; assume iniziative per l'educazione venatoria e naturalistica; programma l'attività del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina; formula i programmi di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura; formula proposte per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi; autorizza l'immissione di selvaggina estranea alla fauna indigena; regolamenta i provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d' importazione; stabilisce il numero degli anni di sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla presente legge dandone comunicazione alle Autorità competenti; propone all'assessore regionale competente l'ammontare della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 28 della presente legge.
Articoli: 58, 75
Organizzazione: Il Comitato viene giuridicamente abolito ed i mezzi ed il personale dei Comitati provinciali della caccia soppressi verranno trasferiti all'Amministrazione regionale che ne dispone l'utilizzazione nel quadro delle strutture previste dalla medesima legge. Il Comitato esercita le sue funzioni, nonché quelle attribuite dalla presente legge rispettivamente fino alla costituzione del Comitato regionale faunistico e del Comitato comprensoriale faunistico.