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Servizio legislativo

Note storiche e biografiche:

Fin dal 1949, nell’ambito della prima organizzazione amministrativa regionale,all’interno della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale della Sardegna sono contemplate le figure di consulente legislativo, capo ufficio affari generale e personale, segretario e contabile per il bollettino ufficiale, rispettivamente con funzioni istituzionali in materia di attività legislativa, legale, pubblicazione del bollettino ufficiale. Tutte queste competenze furono gestite separatamente fino al 1978 quando con legge regionale n. 51, fu istituito Il Servizio legislativo che acquisì sia le competenze per gli affari legislativi dell’Ufficio studi e legislazione (denominato anche Ufficio legislativo) istituito a partire dal 1950 in sostituzione del consulente legislativo, sia le competenze per gli affari legali fino ad allora istruiti dall’ufficio affari generali a cui rimane la competenza per il Bollettino ufficiale. Il decreto del presidente della giunta n. 112 del 1986, conferma l’operatività del Servizio legislativo che acquisisce anche la competenza per la redazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale. Nel 1988, con legge regionale n. 32, sono indicate le attribuzioni specifiche del Coordinatore generale del Servizio legislativo, la cui nomina è attestata nel 1990. La legge regionale n. 41 del 1993, che detta norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento, indica il Servizio ancora all’interno della Segreteria generale, strutturato in 6 settori. Quindi nel 1998, il Servizio legislativo diventa Direzione generale con legge regionale n. 31 che disciplina un nuovo sistema organizzativo degli uffici e del personale regionale.

Nell'ambito della prima organizzazione dei servizi dell'amministrazione regionale, regolamentata con la legge regionale n. 6 del 1949, l'organico degli uffici della Presidenza contempla le figure di consulente legislativo, capo ufficio affari generale e personale, segretario e contabile per il bollettino ufficiale, rispettivamente con funzioni istituzionali in materia di attività legislativa, legale, pubblicazione del bollettino ufficiale. Con le modifiche apportate agli organici dalla legge n. 19 del 1953, tali figure sono riconfermate pur con qualche variazione. Per il periodo successivo al 1953 e fino al 1978, quando la legge n. 51 istituisce il Servizio legislativo, articolo 8, non sono stati reperiti riferimenti normativi riguardanti l'organizzazione della Segreteria generale e in particolare la figura del consulente legislativo. Tuttavia, per gli anni dal 1957 al 1965, gli organigrammi inseriti in due repertori di fascicoli con titolo 11 (appartenenti alla Segreteria generale) evidenziano l'esistenza di un Ufficio studi e legislazione, denominato anche Ufficio legislativo nel 1971, come si rileva nell'intestazione delle giornaliere del personale di quest’ufficio. In generale, dalle indagini sulla documentazione risulta comunemente utilizzata la denominazione di Ufficio legislativo dal 1950 per indicare tale ufficio. Nel 1978 la legge regionale n. 51, che articolava l’organizzazione amministrativa regionale costituendo i servizi quali unità operative fondamentali preposte alla gestione di una o più materie attribuite alla competenza del presidente della giunta e degli assessori e i settori, intesi come articolazioni dei servizi con lo scopo di assicurare un più proficuo e rapido svolgimento di attività affini e interdipendenti nell’ambito di una stessa materia, istituiva il già menzionato Servizio legislativo nell’ambito della Presidenza della giunta, in deroga alla disposizione dell’articolo 5, secondo cui servizi e settori dovevano essere istituiti, modificati o soppressi con apposito regolamento di esecuzione. Le competenze di detto servizio erano enunciate dalla precedente legge regionale n. 1 del 1977, la quale individuava tra le funzioni attribuite alla Presidenza lo studio e il coordinamento dell’attività legislativa e regolamentare, la consulenza in materia legislativa, legale e giuridico-amministrativa e il contenzioso attivo e passivo. Il decreto del presidente della giunta n. 112 del 1986, quale regolamento esecutivo della legge regionale n. 51, confermava l’operatività del Servizio legislativo e ne indicava struttura e funzioni: esso era articolato in 3 settori: degli affari legislativi, degli affari legali, del Bollettino Ufficiale della Regione; aveva cura degli affari legislativi e legali dell'amministrazione regionale, svolgeva attività di studio e consulenza giuridico-amministrativa. La legge regionale n. 32 del 1988, disciplinando le attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore individuati come livelli funzionali dalla legge regionale n. 51/1978, indicava anche le attribuzioni specifiche del coordinatore generale del Servizio legislativo. Questa figura adottava tutti gli atti inerenti liti attive e passive dinnanzi alla magistratura ordinaria, quando il valore della controversia era contenuto in lire 50.000.000, salvo che l’amministrazione regionale non decidesse di avvalersi dell’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato; quando il valore della controversia superava detto limite, o era indeterminabile, e per i giudizi dinnanzi alla magistratura amministrativa o alla Corte costituzionale, egli assumeva la difesa dell’amministrazione avvalendosi, se necessario, del patrocinio di avvocati esterni. La nomina di un coordinatore generale del Servizio legislativo è attestata per il 12 giugno 1990 dalla “Relazione programmatica e previsionale sullo stato dell'organizzazione dell'apparato regionale”, pubblicata nell’ottobre 1995. La legge regionale n. 41 del 1993, che detta norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento, indica l’Ufficio legislativo come Servizio all’interno della Segreteria generale, il quale risulta diviso in 6 settori: affari legali e contenzioso, affari legislativi, di consulenza giuridico-amministrativa, consulenza giurisdizionale, contenzioso amministrativo, Bollettino Ufficiale della Regione. Il Servizio legislativo fu costituito in Direzione generale nel 1998, quando la legge regionale n. 31 disciplinò un nuovo sistema organizzativo degli uffici e del personale regionale. Questa legge prevedeva, inoltre, che per la Direzione generale dell’area legale fosse preposto un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori (articolo 28, comma 3). Infine, il decreto del presidente della giunta n. 4 del 2000, che doveva portare a compimento l’azione di riordino prevista dalla legge regionale n 31/1998, confermava le funzioni di patrocinio svolte dalla Direzione generale dell’area legale almeno fino all’adozione di un specifica disciplina legislativa delle predette funzioni.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Servizio legislativo

Altra denominazione

denominazione ufficiale: Consulente legislativo (dal 1949 al 1957)

denominazione ufficiale: Ufficio studi e legislazione (dal 1957 al 1978)

denominazione ufficiale: Servizio legislativo (dal 1978 al 1998)

Contesto temporale

Data istituzione: 1949
Data soppressione: 1998

Relazioni

Tipo scheda: Organizzazione
Tipo relazione: successore
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