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Giunta regionale

Note storiche e biografiche:

Secondo quanto stabilito dall'articolo 121 della Costituzione della Repubblica italiana e dallo Statuto della Regione Sardegna (articolo 34 della legge costituzionale 3/1948), la Giunta è l'organo esecutivo regionale che ha il compito di governare e amministrare la Regione con i poteri derivanti dalle leggi (o dalle deleghe) dello Stato; è composto dal presidente e dagli assessori, che presiedono al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato di competenza.
Precedentemente il riparto tra gli assessori delle specifiche competenze assegnate alla Regione sarda, veniva stabilito di volta in volta, tenendo presenti anche i problemi emergenti o gli equilibri politici tra partiti e gruppi all'interno dei partiti.
Con la legge regionale n. 1 del 1977, si è dato alla Giunta un assetto più stabile, dividendo la sua attività in tre dipartimenti, ad ognuno dei quali fanno riferimento quattro assessorati, e adottando come metodo ordinario di governo il principio della collegialità delle decisioni, riducendo il potere affidato tradizionalmente ad ogni singolo assessore.
La Giunta partecipa all'attività di indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale della Regione, approva i disegni di legge da presentare al Consiglio regionale e le delibere presentate dagli assessori e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
Il Governo regionale delibera, inoltre, sull'attività di enti, istituti e aziende regionali, vigilando sulla loro gestione; mette a punto gli atti di programmazione, gli schemi di bilancio pluriennale, il bilancio annuale con le eventuali varianti che dovranno poi essere approvati dal Consiglio regionale.



Secondo quanto stabilito dall'articolo 121 della Costituzione della Repubblica italiana e dallo Statuto della Regione Sardegna (articolo 34 della legge costituzionale 3/1948), la Giunta è l'organo esecutivo regionale che ha il compito di governare e amministrare la Regione con i poteri derivanti dalle leggi (o dalle deleghe) dello Stato.
L'organo esecutivo regionale è composto dal presidente e da dodici assessori che presiedono al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato di competenza.
Precedentemente il riparto tra gli assessori delle specifiche competenze assegnate alla Regione sarda veniva stabilito di volta in volta tenendo presenti anche i problemi emergenti o gli equilibri politici tra partiti e gruppi all'interno dei partiti.
Con la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 si è dato alla Giunta un assetto più stabile dividendo la sua attività in tre dipartimenti (ad ognuno di essi fanno riferimento quattro assessorati) e adottando come metodo ordinario di governo il principio della collegialità delle decisioni.
In particolare è l'articolo 5 della legge regionale 1/1977 che, rifacendosi a quanto previsto negli statuti delle Regioni di diritto comune, ha potenziato il ruolo collegiale e i compiti della Giunta, riducendo il potere affidato tradizionalmente ad ogni singolo assessore, la cui funzione resta giuridicamente e politicamente legata a quella del presidente che ne coordina l'attività.
Giunta e presidente restano in carica per i cinque anni della legislatura; tuttavia, la rimozione, la sfiducia, la revoca, l'impedimento permanente, la morte, etc. del presidente, comportano le dimissioni anticipate della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
La Giunta partecipa all'attività di indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale della Regione, sia nella fase di definizione delle finalità generali dell'ente che nella predisposizione di strumenti idonei per il perseguimento dei fini preposti, approva i disegni di legge da presentare al Consiglio regionale e le delibere presentate dagli assessori e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
Il Governo regionale delibera, inoltre, sull'attività di enti, istituti e aziende regionali, vigilando sulla loro gestione; mette a punto gli atti di programmazione, gli schemi di bilancio pluriennale, il bilancio annuale con le eventuali varianti che dovranno poi essere approvati dal Consiglio regionale.

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Giunta regionale

Altra denominazione

Giunta regionale

denominazione ufficiale: Giunta della Regione Sardegna (dal 1948)

Contesto spaziale

Sedi

Cagliari

Contesto temporale

Data istituzione: 1948\02\26

Descrizione

Struttura organizzativa

Il decreto del presidente della regione 19 maggio 1949, n. 250 all'articolo 5 prevede che “La Giunta regionale è composta del Presidente e di dodici Assessori. Gli Assessori sono nominati dal Consiglio regionale nella prima adunanza successiva all'elezione del Presidente della Giunta e ove non sia possibile in quelle immediatamente seguenti, ai sensi dell'Articolo 37 dello Statuto speciale per la Sardegna. Gli Assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento ai sensi dell'Articolo 3 del presente decreto “. Di fatto la composizione della Giunta dal 1949 al 1958 è di sette assessorati: Assessorato agli interni, Assessorato all’agricoltura e foreste, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato ai trasporti, Assessorato all’industria e commercio, Assessorato alle finanze, Assessorato all’igiene, sanità e pubblica istruzione e Assessorato al lavoro; a questi nel 1958 si aggiungono l’Assessorato alla rinascita e l’Assessorato agli enti locali. Solo con la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 la Giunta sarà composta dei dodici assessorati previsti dalle norme di attuazione dello Statuto.

Relazioni

Tipo scheda: Luogo
Entità relazionata: Cagliari
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