Dettaglio Entità
Note storiche e biografiche:
La gestione di tutto ciò che concerne l'amministrazione e la gestione del patrimonio minerario e della geologia mineraria era di competenza dello Stato.
Con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. (Statuto speciale per la Sardegna) in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico – sociali della Repubblica, la Regione acquisisce potestà legislativa nelle seguenti materie: acque minerali e termali, esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere cave e saline (art 3).
Nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione emana norme legislative su: industria commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline; inoltre, la Regione, nell’ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
Con il decreto del presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna) gli uffici del Ministero dell’Industria e del commercio esistenti in Sardegna, pur provvedendo in base alle direttive dell’Amministrazione regionale, all’adempimento delle funzioni a questa devolute, a termini dell’art. 6 dello Statuto speciale (acque minerali e termali;esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere cave e saline) restano alle dipendenze del Ministro per l’esercizio delle funzioni riservate allo Stato.
Con decreto dell’assessore all’industria e al commercio della Regione sarda 1 agosto 1950, n. 6/2265 l'Ingegnere capo del Distretto minerario di Sardegna ha la facoltà di rilasciare ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerca per le sostanze minerali e le energie del sottosuolo ed autorizzazioni di asportazione delle sostanze estratte.
Inoltre, secondo quanto stabilito all'art.1 all’ingegnere capo del Distretto minerario di Sardegna è delegata la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche minerarie per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo dell’isola, appartenenti alla prima categoria di cui all’art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 13602, eccezione fatta per i combustibili liquidi e gassosi e le sostanze radioattive.
La facoltà di rilasciare tali permessi è riservata all’assessore dell’industria e del commercio se le istanze sono in concorrenza oppure costituiscono oggetto di opposizione.
Ancora, all’ingegnere capo del distretto minerario di Sardegna è altresì delegata la facoltà di autorizzare i titolari di permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, quali che siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso (art 2).
L’ingegnere capo trasmetterà all’assessorato dell’industria e del commercio e per conoscenza al ministero dell’industria e del commercio copia delle determinazioni con le quali sono accordati i permessi di ricerca o le autorizzazioni di asportazione di cui agli articoli precedenti (art 3).
Con legge regionale 5 febbraio 1952, n. 3 (Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere) viene costituito presso l’Assessorato all’Industria e commercio il Comitato regionale delle miniere quale organo consultivo dell’Amministrazione regionale in materia mineraria; esso esprime il proprio parere ogni qual volta ne sia richiesto dall’Assessore all’industria e commercio ed ha facoltà di presentare all’Assessore stesso proposte di propria iniziativa.
Allo scopo di acquisire elementi idonei all’esercizio delle facoltà demandate alla Regione sarda dallo Statuto speciale per la Sardegna (approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 in materia mineraria), con legge 27 aprile 1953 n. 10 è istituita una Commissione speciale di indagine e di studio sulle condizioni di sicurezza e di igiene e sui sistemi di lavoro e di produzione delle miniere sarde con i seguenti compiti:
a) Condurre una indagine dettagliata sullo stato attuale delle abitazioni operaie dei centri minerari dell’Isola;
b) Eseguire accertamenti atti a stabilire le condizioni igienico-sanitarie dei centri e paesi minerari, con riferimento agli indici di mortalità ed a quelli delle malattie professionali del minatore ed alle cause di morte dominanti nelle regioni minerarie
c) Determinare raffronti fra le diverse condizioni di sicurezza esistenti nelle miniere sarde
Con il decreto del presidente della Giunta regionale 29 luglio 1955, n. 18 “Ordinamento e attribuzioni della Presidenza della Giunta Regionale e degli Assessorati” l'Assessorato regionale all’Industria commercio e rinascita risulta competente in:
a) Affari relativi all’Industria, Commercio ed esercizio industriale delle Miniere cave e saline;
b) Affari relativi alla produzione e distribuzione dell’energia elettrica;
c) Affari relativi al piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’Isola (art. 13 dello Statuto)
d) Acque minerali e termali
La materia relativa alle acque minerali e termali sarà regolata di concerto con l’Assessorato all’Igiene e Sanità.
La disciplina dell'attività mineraria viene meglio precisata con la legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 “ Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443” con l'istituzione presso l’Assessorato industria del pubblico registro delle autorizzazioni d’indagine, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e, a norma dell’art. 45 del regio decreto 1443/27, delle cave e delle torbiere.
Con la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” viene istituito l’Assessorato all’Industria che, privo delle competenze in materia di commercio e rinascita che migrano presso altro assessorato, risulta competente in materia di:
a) Produzione industriale
b) Miniere, cave e saline
c) Acque minerali e termali
d) Utilizzazione delle fonti energetiche
e) Programmazione delle infrastrutture industriali
f) Incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell’Assessorato
Con il decreto del presidente della Giunta regionale 112/1986 nell'ambito dell’assessorato dell’industria viene istituito il Servizio delle attività mineraria per la cura dei problemi tecnici e amministrativi della gestione del patrimonio minerario e della geologia mineraria. Le funzioni attribuite a tale Servizio verranno meglio specificate con il decreto del presidente della Giunta regionale 4/2000 con il quale il Servizio attività estrattive risulta competente in materia di:
a) Pianificazione attività estrattive
b) Permessi di ricerca, autorizzazioni, concessioni minerario ed esercizio industriale delle saline
c) Vigilanza sull’attività mineraria e di cava
d) Programmazione e gestione recupero ambientale siti minerari e di cava dismessi
e) Aggiornamento catasto attività minerarie e di cava
f) Collaborazione con il Servizio Geologico nazionale
Nel 2005, in seguito al decreto del presidente della Giunta regionale 66/2005 (relativo alla “Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale – Rideterminazione posizioni dirigenziali di Staff e Ispettive”) al Servizio attività estrattive, oltre alle competenze in materia di amministrazione e gestione del patrimonio minerario e della geologia mineraria, vengono affidate anche funzioni di gestione di incentivi e contributi per il recupero ambientale e per compendi ex minerari e cave dismesse da qui la nuova nomenclatura di “Servizio attività estrattive e recupero ambientale”.
Elementi descrittivi
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Tipo scheda: OrganizzazioneEntità relazionata: Direzione generale dell'industriaTipo relazione: amministrazione di appartenenza