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Atto normativo

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REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1926/05/16
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 6 luglio 1926, n. 1154
Estratto: In attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si regolamenta la legislazione in materia di boschi e di terreni montani. Nello specifico: - sono precisate le zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici o per le quali sia riconosciuta necessità o urgenza; - sono indicate le norme per la sistemazione ed il rimboschimento dei terreni montani e sono fissate le regole per ottenere incentivi a favore della silvicoltura e dell'’agricoltura montana e della gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato; - sono definite le competenze e le funzioni dei Comitati forestali e degli Ispettorati forestali, relativamente alle operazioni di determinazione di vincolo.

Strutture

Ispettorato forestale del ripartimento

Articoli: 3, 8, 12, 15, 24, 49, 58, 67, 70-71, 73, 78, 90, 92, 94-95, 101-102, 143, 178

Competenze: L'’Ispettorato forestale del ripartimento ha una funzione istruttoria in merito alle procedure di vincolo ed alle richieste di trasformazione di boschi in altre qualità di colture. ------- In particolare l'Ispettorato forestale del ripartimento svolge le seguenti attività: - compila e aggiorna gli elenchi di vincolo per ogni comune; - notifica la data in cui si procederà al sopralluogo di verifica, previo pagamento delle spese a cura degli interessati che si oppongono alla proposta di delimitazione della zona da vincolare o svincolare; - può notificare le decisioni del Comitato forestale in merito alla determinazione della zona da vincolare ed ai reclami, contro reclami e domande di esclusione dal vincolo; - l'ispettore capo del ripartimento può rappresentare l'Azienda del demanio forestale per la conciliazione di contravvenzioni commesse nelle foreste demaniali dello Stato; - compila i progetti esecutivi per opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani di competenza del Ministero dei lavori pubblici; - compie il collaudo per la parte tecnica e contabile dei lavori di competenza dell'amministrazione forestale eseguiti in economia; - accoglie le osservazioni dei proprietari non intervenuti alla riconsegna dei fondi rimboscati e sistemati e le trasmette al Ministero per l'economia nazionale; - accoglie le dichiarazioni di rinuncia alla riconsegna dei suddetti fondi con indicato il prezzo di cessione e le trasmette al Ministero per l'economia nazionale; - conserva e mantiene le opere non eseguite direttamente dall'amministrazione statale, dopo l'approvazione del collaudo finale; liquida le spese di custodia e manutenzione per ogni esercizio finanziario e invia copia della liquidazione agli enti interessati e al Ministero delle finanze per i rimborsi; - accerta l'inosservanza degli obblighi assunti da parte dei proprietari a cui è stato concesso l'atto di esecuzione di lavori per la sistemazione agraria dei loro terreni compresi nel perimetro dei bacini montani; - accoglie e trasmette al Ministero competente gli atti di istruttoria per opere di rimboschimento e di sistemazione dei bacini montani concesse a vari enti; - sorveglia e accerta annualmente le opere date in concessione, liquida l'importo di ogni singola opera, trasmette il certificato di liquidazione al Ministero competente per l'approvazione; - può diffidare il concessionario inadempiente a mettersi in regola, informandone il Ministero competente; redige un processo verbale in contraddittorio col rappresentante del concessionario che non abbia provveduto alla sua regolarizzazione entro il termine stabilito; - provvede alla pubblicazione della carta topografica e dell'elenco dei terreni compresi nei progetti di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nonché alla notificazione dell'elenco ai proprietari interessati; - compila i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei consorzi costituiti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni vincolati; - esercita la tutela economica di boschi situati in due o più province; - vigila sulla gestione dei boschi del Demanio forestale dello Stato.

Archivi: L'’originale della carta topografica ed i documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati sono conservati presso l'’Ispettorato forestale del ripartimento.

Ispettorato forestale

Articoli: 10-11, 17, 20-21, 24, 28, 31-36, 43, 46, 48, 50-53, 59, 76-77, 79-83, 106, 108-110, 125, 133-134, 137-141, 166, 175, 177, 193

Competenze: L'Ispettorato forestale svolge un ruolo di vigilanza e controllo sul vincolo e per la sistemazione e rimboschimenti dei terreni montani. -------- In particolare l'Ispettorato forestale svolge le seguenti attività: - invia ai sindaci interessati la documentazione relativa alle zone da vincolare ed ai terreni esclusi dal vincolo; - può dissentire dalla determinazione del Comitato forestale in merito al vincolo e all'esito dei reclami, contro reclami e domande di esclusione dal vincolo mediante motivato rapporto al Ministero per l'economia nazionale; - accerta le buone condizioni di terreni già sistemati, in caso contrario dichiara cessate le ragioni per l'esenzione dal vincolo al Comitato forestale; - prescrive le modalità per il dissodamento di terreni nudi e saldi, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni previsti nell'articolo 1 del regio decreto n. 3267/1923; - propone al Comitato forestale norme integrative, qualora le prescrizioni di massima risultino insufficienti in merito alla trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura o per i terreni saldi soggetti a periodica lavorazione; - comunica alla Sezione catastale o all'Ufficio tecnico di finanza le modifiche di vincolo a particelle comprese nell'elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale; - provvede alle eventuali rettifiche in caso di reclami sulla consistenza dei beni soggetti a vincolo o per omissione di particelle effettivamente vincolate o per l'inclusione di particelle non vincolate; - propone forme e modalità di godimento di boschi soggetti a vincolo al Comitato forestale; - convoca proprietari o possessori dei boschi da sottoporre a vincolo, anche i rappresentanti degli enti e delle amministrazioni, e i privati sostenitori del vincolo per un accordo sull'ammontare dell'indennizzo o per designare i propri arbitri in caso di disaccordo sull'indennizzo; - comunica i nomi degli arbitri suddetti, e in caso di disaccordo tra gli arbitri delle parti, invita il Tribunale della circoscrizione in cui si trova il bosco, a nominare un terzo arbitro, più un arbitro non nominato dalle parti; - invita le parti per la costituzione del Collegio arbitrale; - comunica al Collegio arbitrale gli atti e i documenti relativi all'imposizione del vincolo ed alle limitazioni al godimento del bosco; - fornisce al Comitato forestale indicazioni per la formazione di tariffe dei prezzi di mercato sulla base delle quali si applicano le pene pecuniarie per le contravvenzioni accertate in ciascuna provincia; - riceve un esemplare del processo verbale delle contravvenzioni e quando la contravvenzione è stata commessa da amministratori del comune ne dà immediatamente avviso al prefetto o al sottoprefetto; - l'ispettore capo forestale, ricevuto il processo verbale della contravvenzione, dà corso all'esperimento di conciliazione; - informa l'ufficio del Registro della sede del Ripartimento dell'avvenuta conciliazione e i nomi degli agenti scopritori della contravvenzione per la corresponsione della quota di premio dovuta, invia anche la ricevuta del vaglia postale se il contravventore si è avvalso di questo mezzo per il pagamento dell'ammenda; - redige il processo verbale della conciliazione; - annota in uno speciale registro i processi verbali di contravvenzione e quelli di conciliazione; in uno schedario riporta i nomi dei contravventori con la data della contravvenzione ed il riferimento alle pagine del registro; - accoglie le domande di proprietari riuniti anche in consorzio che intendano avvalersi di concessioni stabilite agli articoli 52 e 55 del regio decreto legge 3267/1923; - le suddette domande sono completate dall'Ispettorato allegandovi uno schema di disciplinare con modalità e condizioni per l'esecuzione dei lavori, compreso il termine prestabilito dei lavori stessi, quindi le trasmette al Ministero per l'economia nazionale; - certifica la buona riuscita delle opere e delle piantagioni annualmente eseguite per ogni singola zona; - certifica l'inizio dei lavori e le buone condizioni delle colture per la richiesta di un acconto sul rimborso dopo un biennio dall'inizio dei lavori di sistemazione agraria o di rimboschimento; - propone la cessazione di esenzione per i proprietari che non mantengono regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione stabilite all'articolo 54 del regio decreto legge 3267/1923, comma 3°; - accoglie le domande dei soggetti che intendano eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani, e le trasmette al Ministero competente; - accoglie le domande per la concessione di contributi per il miglioramento dei pascoli montani, con indicati: l'ubicazione del pascolo, i dati catastali, attuale forma di godimento e di amministrazione; la domanda corredata dal progetto dei lavori verrà inviata, col proprio parere, dallo stesso ispettorato al Comitato forestale; - accoglie gli avvisi di inizio lavori pervenuti da coloro che sono autorizzati a svolgere lavori di rimboschimento di terreni di loro appartenenza o per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati; - compila il progetto dei lavori per opere di miglioramento su incarico dell'interessato; - accerta la regolare esecuzione della parte di progetto corrispondente alle precedenti somministrazioni dell'istituto mutuante; - invita i proprietari dei terreni designati per l'espropriazione che hanno rifiutato il prezzo offerto a designare l'arbitro di loro fiducia; in seguito lo stesso Ispettorato provvede alla costituzione del Collegio arbitrale; - compila per conto e a spese degli interessati i piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti ai comuni o ad agli enti; - dispone, a spese dello Stato, che la compilazione del suddetto progetto sia preceduta da una visita dei luoghi da parte di un funzionario tecnico del medesimo Ispettorato; - autorizza in via preventiva i tagli dei boschi fino a quando il piano economico definitivo o quello sommario e provvisorio non sarà reso esecutivo; - può compilare a spese dei richiedenti i progetti di utilizzazione dei boschi; - riceve i bilanci delle aziende comunali e le trasmette con le sue osservazioni al prefetto per l'approvazione; - è consultato dal prefetto per la sostituzione di agenti non idonei o per l'incremento di agenti addetti al servizio di aziende comunali; - è informato sulla costituzione di aziende speciali da parte dei comuni; - sostituisce il presidente del Comitato forestale in caso di assenza e ricopre alcune delle attribuzioni assegnate; - cura che siano pubblicate all'albo dei comuni le norme per l'uso dei pascoli montani.

Distretto forestale

Articoli: 184-185

Competenze: L'amministratore del distretto propone che il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente sia ripartito secondo le modalità definite all'articolo 144 del regio decreto legge 3267/1923; inoltre è tenuto a informare le amministrazioni interessate dei provvedimenti da lui adottati, intervenendo alle sedute dei consigli amministrativi degli enti.

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