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Atto normativo

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REGIO DECRETO 19 febbraio 1911, n. 188

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1911/02/19
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 14 aprile 1911, n. 88
Estratto: Il decreto definisce il regolamento per l'attuazione della legge 2 giugno 1910, n. 277 (legge Luzzatti) relativo a: - organizzazione della Direzione generale delle foreste, in seno al Ministero della agricoltura, industria e commercio; - definizione delle funzioni del personale del Corpo reale delle foreste (ispettori compartimentali, ispettori ripartimentali, sotto-ispettori distrettuali); - amministrazione del Demanio forestale di Stato e determinazione dei procedimenti per l’espropriazione dei terreni da parte dell’Azienda del demanio forestale; - definizione dei piani economici e delle disposizioni per l’utilizzazione dei boschi soggetti a tutela, per il taglio dei castagneti, per l’assegnazione di premi relativi ai rimboschimenti facoltativi.

Strutture

Ispettorato compartimentale delle foreste

Articoli: 60-61, 109, 132-133, 135-136, 145, 147, 149

Organizzazione: L’'ispettore superiore preposto ad un ufficio di compartimento corrisponde direttamente con il Ministero. L'’ufficio del compartimento di regola ha in comune la sede con quello dell’'Ispettorato di ripartimento.

Competenze: L'ispettore superiore compartimentale ha le seguenti attribuzioni: - vigila sugli uffici forestali e sul personale subordinati ad esso; - convoca e presiede il Comitato tecnico compartimentale; - controlla i lavori dei Comitati forestali provinciali, e, occorrendo ne promuove la convocazione; - nella giurisdizione del compartimento, può effettuare trasferimenti del personale tecnico, limitatamente ai sottoispettori; - trasferisce di sede, nei limiti del compartimento, il personale governativo di custodia ed, in quelli delle singole province, il personale provinciale; - concede ai suoi dipendenti congedi, la cui durata complessiva non potrà superare i 30 giorni nel corso di un anno, informandone i prefetti, se si tratta di ispettori capi di ripartimento o di sottoispettori residenti nel capoluogo della provincia; - approva in linea tecnica i progetti esecutivi dei lavori diversi da compiersi nelle foreste demaniali, in esecuzione dei bilanci preventivi, già approvati dal Consiglio d’amministrazione dell’Azienda speciale del demanio forestale di Stato, non oltre l’importo totale dell’opera di lire 20.000; - approva in linea tecnica, udito il Comitato compartimentale, i progetti di rimboschimento e sistemazione montana, per un importo non superiore a lire 20.000; - approva e rende esecutivi i piani economici dei boschi (vedi articolo 24 della legge), sui quali si sono già pronunciati i Comitati forestali provinciali; - approva i progetti di utilizzazione dei boschi, preparati dal personale tecnico del compartimento, le spese per la compilazione di tali progetti sono a carico dei richiedenti: quelle per le verificazioni preliminari sono a carico dello Stato; - autorizza i tagli a raso nei castagneti (vedi articolo 27 della legge); ad eccezione di quelli soggetti a vincolo e quindi di competenza dei Comitati forestali, ai termini della legge 3917/1877; - autorizza, udito il Comitato tecnico compartimentale, l’apertura di nuove fabbriche di estratti tannici e l’ampliamento di quelli esistenti; - esamina i verbali di verificazione dei boschi e dei terreni vincolati, di cui i proprietari abbiano chiesto il permesso di riduzione a coltura agraria; - compila, a spese dello Stato, i progetti relativi ai rimboschimenti dei terreni vincolati nudi, cespugliati, o in parte boscati, da approvarsi dal Ministero, udito il Consiglio superiore delle acque e delle foreste (ex articolo 26 della legge); approvato il progetto di rimboschimento, l’Ispettorato forestale disporrà la direzione tecnica e la sorveglianza dei relativi lavori a spese dello Stato; - conferisce i premi per i rimboschimenti volontari, udito il Comitato tecnico compartimentale; - procede al collaudo delle opere di rimboschimento e di sistemazione montana, a quello dei lavori eseguiti nelle foreste demaniali e a quello dei tagli nei boschi, quando il collaudo stesso non sia di competenza degli ispettori ripartimentali; - prescrive le norme per i rimboschimenti, esamina le domande che dovranno essere presentate entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e ne certifica i lavori per il conferimento dei premi (ex articoli 28 e 29 della legge); - conferisce i premi (pagati direttamente dal Ministero), udito il Comitato tecnico compartimentale, sulla somma assegnata a ciascun compartimento; - propone al Ministero, udito il Comitato tecnico compartimentale, le medaglie al merito silvano; - ai sensi dell’articolo 37 della legge, compila, per ogni comune, un elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale, individuate coi dati del catasto al quale si riscuoterà l’imposta sui terreni, e lo comunicherà alla Sezione catastale, per le province dove è attivato il nuovo catasto (ex legge 3682/1886, serie 3), ed all'Ufficio tecnico di finanza per le altre; - notifica le modificazioni future, mediante apposito elenco suppletivo alla sezione catastale o all'ufficio tecnico di finanza.

Archivi: Le note informative del personale del Corpo sono compilate alla fine di ogni anno secondo i moduli stabiliti dal Ministero di agricoltura, economia e commercio, al quale devono essere inviate nel mese di gennaio. Sui moduli il capo-ufficio esprime in modo chiaro il suo giudizio sulle capacità fisiche e morali di ogni impiegato da lui dipendente.Le note informative sono poi trasmesse agli ispettori superiori compartimentali competenti, perché vi aggiungano le osservazioni. Entro il primo bimestre di ogni anno sono comunicate all’'impiegato le notizie riguardanti la sua operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Ispettorato ripartimentale delle foreste

Articoli: 64-65, 111

Organizzazione: Gli ispettori addetti ai ripartimenti risiedono nella sede di questi, coadiuvano l’'ispettore superiore compartimentale, da cui dipendono direttamente: essi possono essere incaricati di lavori e visite straordinarie o della reggenza temporanea degli uffici d’'ispettorato. L’'ispettore ripartimentale dipende dagli ispettori superiori di compartimento ed ha alle sue dipendenze il personale tecnico e di custodia.

Competenze: L’ispettore regola il servizio forestale e cura l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale. Esso ha le seguenti attribuzioni particolari: - vigila il personale addetto agli uffici di sua competenza; - accorda i congedi per la durata complessiva di 15 giorni nel corso di un anno, informando l’ispettore superiore compartimentale dei congedi accordati; - interviene alle adunanze del Comitato forestale provinciale, di cui fa parte, ed alle sedute del Comitato tecnico compartimentale; - fa al Comitato le proposte dei boschi e dei terreni meritevoli di vincolo (vedi legge 3917/1877, articolo 7), e quelli da svincolare (vedi legge 3917/1877, articolo 9); - fa al Comitato le proposte per le modifiche da apportare ai regolamenti provinciali per quanto riguarda le prescrizioni di massima e di polizia forestale; - dirige e sorveglia lo studio dei progetti compilati dai sottoispettori e ne assume la responsabilità tecnica, apponendovi il proprio visto; - fa compilare dai sottoispettori, a richiesta dei proprietari o possessori di boschi o delle autorità tutorie degli enti morali, le perizie, i progetti e i capitolati d’oneri per la vendita dei tagli di piante o di altri prodotti dei boschi; e si occupa dell’assegnazione e consegna dei tagli, scelta e marchiatura delle piante, ricognizione dei tagli nei modi prescritti dai capitolati; - sorveglia l’esecuzione dei bilanci delle foreste demaniali e provvede alle vendite dei prodotti delle foreste stesse; - rilascia i certificati per i pagamenti dei lavori dati in appalto, in base agli stati ed ai conti compilati dai sottoispettori; - provvede ai collaudi delle opere di rimboschimento e di sistemazione montana, dei lavori e dei tagli nei boschi demaniali o soggetti a tutela, quando non se ne occupano gli ispettori superiori compartimentali; - autorizza i tagli dei castagneti governati a ceduo e i tagli a scelta in quelli trattati ad alto fusto, e per i tagli a raso di questi ultimi informa con motivato parere l’ispettore superiore del compartimento per le sue risoluzioni; - prescrive le norme secondo le quali dovrà provvedersi al rimboschimento dei terreni nudi, erbosi, cespugliati o alla ricostituzione dei boschi deteriorati, i cui proprietari intendono godere i benefici concessi con gli articoli 28-29 della legge; e dispone per la compilazione dei relativi progetti e per la direzione tecnica dei lavori; rilascia i certificati per l’esenzione dell’imposta e per il conferimento dei premi; - provvede, con ogni mezzo di propaganda, all'incoraggiamento della silvicoltura ed al miglioramento dell’economia montana; - dispone per l’assistenza e la consulenza ai selvicoltori e agli industriali forestali in base all'articolo 37 della legge; - provvede alla formazione degli elenchi dei terreni vincolati e a quanto occorre per la revisione dell’estimo dei terreni. Per i boschi situati in due o più province, la competenza ad esercitare la tutela economica è deferita all’ispettore forestale del ripartimento, nel territorio si trova la maggiore estensione dei boschi interessati, fermo restando le attribuzioni dei rispettivi Comitati forestali provinciali.

Ispettorato distrettuale delle foreste

Articoli: 67, 70-72

Organizzazione: I sotto-ispettori sono ufficiali tecnici ai quali è affidata principalmente, alle dipendenze e sotto la direzione degli Ispettori ripartimentali, la parte esecutiva della legge e dei regolamenti forestali nel distretto al quale sono preposti. Il sotto-ispettore preposto ad un distretto ha alle sue dipendenze il personale di custodia del distretto.

Competenze: Il sottoispettore distrettuale esercita le seguenti funzioni: - fa rispettare le leggi, i regolamenti e le prescrizioni che disciplinano il servizio forestale; - provvede alla ricognizione dei boschi e dei terreni per i quali sia applicabile il vincolo forestale e presenta le relativa proposte all’ispettore; e così pure per boschi e terreni che siano meritevoli di svincolo, in base alla legge forestale 3917/1877; - dirige e sorveglia i lavori pubblici, nonché quelli privati per i quali sia richiesta la sua assistenza; - compila e firma gli stati e i conti dei lavori pubblici in appalto, che serviranno per la compilazione dei certificati di pagamento, che rilascia l’ispettore; - su incarico dell’ispettore, prepara i progetti di rimboschimento, quelli di sistemazione montana, i piani di economia e conservazione dei boschi, sia demaniali che di enti morali e privati; - compila le perizie, i progetti e capitolati d’oneri per la vendita dei tagli di piante e degli altri prodotti di boschi; - su incarico dell’ispettore, si occupa delle visite, assegnazioni e consegne dei tagli, della scelta e martellatura delle piante e vigila che siano osservate le norme prescritte dai capitolati; - provvede alla gestione dei vivai; - presta assistenza e consulenza ai selvicoltori e agli industriali forestali ai fini della legge. I sotto-Ispettori addetti alle foreste demaniali provvedono, sotto la direzione dell’ispettore, a tutto quanto concerne la buona amministrazione dell’Azienda: - preparano bilanci preventivi e ne curano l’esecuzione; - si occupano di tutti gli aspetti tecnici dell’Azienda; - provvedono alla vendita dei prodotti delle foreste stesse, agli affitti. I sotto-ispettori addetti ad uffici speciali si occupano delle operazioni di campagna, alla vigilanza direttiva delle opere in corso di esecuzione, ai calcoli, ai disegni ed agli altri lavori da tavolino, secondo gli ordini e le istruzioni che ricevono dagli ispettori e dai capi degli uffici formati con personale misto del Genio civile e del Corpo forestale.

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