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Atto normativo

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LEGGE 14 luglio 1907, n. 562

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1907/07/14
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 7 agosto 1907, n. 187
Estratto: Si apportano modifiche e integrazioni alla leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, in merito alle funzioni della Cassa ademprivile, istituita in qualità di ente morale autonomo nelle due province della Sardegna, Cagliari e Sassari.

Strutture

Ispezione forestale

Articoli: 4, 39

Competenze: Le Ispezioni forestali hanno il compito di rimboschire i beni ex ademprivili demaniali di 1° categoria, individuati e assegnati dalla Cassa ademprivile; quelli di 2° categoria, cioè boschivi sono sorvegliati dalle ispezioni, a spese dello Stato, migliorati e amministrati dalla stessa Cassa. L'Ispezione forestale è tenuta a rilasciare un certificato di esecuzione dei lavori di rimboschimento ai proprietari di terreni rimboschiti privatamente, per ottenere l'esenzione dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale, trentennale per i boschi di alto fusto, per 15 anni in caso di boschi cedui.

Ispettorato forestale

Articoli: 4-5, 40

Organizzazione: L'Ispettore forestale fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili.

Competenze: L'ispettore forestale può dare parere favorevole per il taglio raso o a rotazione per i beni di origine ademprivile boschivi di proprietà dei comuni, previa approvazione del Ministero d'agricoltura; gli stessi beni se rimboscabili sono consegnati all'Ispettorato forestale per il rimboschimento nell'interesse dei comuni che concorreranno nella spesa del 50%; L'ispettore forestale svolge una funzione ispettiva, mediante sopralluogo a spese dello Stato, per verificare l'esecuzione di opere di rimboschimento in terreni privati, che, se rimboschiti, godranno dell'esenzione dell'imposta erariale; accerta anche il buon esito del rimboschimento volontario, non meno di cinque anni dopo dalla coltura o semina.

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