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REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1926, n. 23

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1926/01/03
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 15 gennaio 1926, n. 11
Estratto: La norma introduce modifiche al regio decreto 3267/1923 per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, elevando nella misura del quintuplo le pene pecuniarie relative alle infrazioni di cui agli articoli 24 e 54 e decretando il divieto di trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura, senza autorizzazione del Comitato forestale. Si attribuisce all'Ispettorato forestale il potere di ordinare, nei casi di urgenza, la sospensione delle trasformazioni dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato, da deliberarsi alla prima adunanza.

Strutture

Ispettorato forestale

Articoli: 3

Competenze: L'Ispettorato forestale può ordinare, nei casi di urgenza, la sospensione delle trasformazioni dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato.

Ufficio di ripartimento

Articoli: 2

Competenze: Il capo del ripartimento ha facoltà di conciliare le pene pecuniarie previste nel regio decreto 3267/1923, articoli 24 e 54, elevate del quintuplo nel presente regio decreto legge, articolo 2, per contravvenzioni avvenute nella sua circoscrizione.

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