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Atto normativo

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REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1923/12/30
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 17 maggio 1924, n. 117
Estratto: La norma, denominata anche legge Serpieri, riordina la legislazione in materia di boschi e di terreni montani (rimboschimenti, sistemazioni idraulico-forestali, gestione dei beni silvo-pastorali). Definisce inoltre l’'ordinamento e le funzioni dell’'amministrazione forestale e la sua articolazione territoriale in ripartimenti e distretti. Istituisce la festa degli alberi e la concessione di medaglie al merito silvano ai silvicoltori e industriali forestali meritevoli.

Strutture

Ufficio di ripartimento

Articoli: 12, 35-36, 43, 45, 54, 58, 60, 61, 88, 134, 138, 153, 178, 181

Organizzazione: Gli uffici di ripartimento sono organi periferici del Corpo (reale) delle foreste, retti da ispettori capi o da ispettori principali di prima classe. L' ispettore ripartimentale forestale, o un altro funzionario tecnico da lui delegato, fa parte del Comitato forestale, istituito con la legge forestale 3917/1877, e riformato dal presente regio decreto.

Competenze: L’Ufficio di ripartimento svolge la sua attività in relazione alle seguenti competenze: 1.conciliazione per infrazioni stabilite dal presente regio decreto legge; 2.determinazione dei perimetri dei bacini montani da sistemare; progettazione e pubblicazione delle carte topografiche e dell’elenco dei terreni da sistemare; 3.compilazione e pubblicazione dell’elenco dei terreni esclusi dal vincolo; 4.rimboschimento dei terreni privati compresi nei perimetri dei bacini montani, sottratti a proprietari negligenti; 5.rimboschimento dei terreni ex ademprivili; 6.certificazione dei lavori di rimboschimento eseguiti da privati; 7.liquidazione delle spese sostenute per opere di sistemazione dei bacini montani da provincia, comuni, enti morali, privati e consorziati; 8.valutazione delle richieste per la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani; 9.vigilanza sulla applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti. ------- L’Ufficio di ripartimento svolge nello specifico i seguenti compiti: -concilia le pene pecuniarie non superiori a 300 lire per infrazioni fissate nel medesimo regio decreto legge; la domanda di conciliazione, verbale o per iscritto all'ispettore forestale capo del ripartimento, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione; -compila e pubblica l’elenco dei terreni esclusi dal vincolo per decisione del Comitato forestale; -determina i perimetri dei bacini da sistemare; collabora, se necessario, alla compilazione dei progetti di massima, distinguendo, mediante apposito verbale, le opere di 1° e 2° categoria, di competenza rispettivamente del Ministero dell’economia nazionale e del Ministero dei lavori pubblici; -determina per ciascun comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cura la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare, e dell'elenco dei terreni, distinti per zone; -è autorizzato, su proposta dello stesso ufficio, dal Ministero dell’economia nazionale, a prendere possesso del terreno di un contravventore che è stato recidivo nel corso di un anno, per provvedere, a spese del proprietario negligente e senza alcuna indennità, ai lavori prefissati nel piano di coltura e conservazione; -certifica l’esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione secondo il relativo piano di coltura, ai proprietari di terreni compresi nei perimetri dei bacini montani, per la richiesta annua di sgravio e di esenzione tributaria; -accerta e liquida l’importo delle spese sostenute da provincia, comuni, enti morali, proprietari interessati anche consorziati, società e privati imprenditori, per l’esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani; -dà conto sulla contabilità statale al prefetto della Provincia per quanto riguarda le somme da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio boschivo di comuni o di altri enti; -esamina le domande, e relativi atti, per la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani presentate da società e singoli imprenditori; successivamente cura l’inserzione per estratto della domanda nel Foglio degli annunzi legali della provincia; -provvede al rimboschimento dei terreni ex ademprivili a cura e a spese dello Stato; -vigila sull’applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti; nel caso di gestione statale dei patrimoni suddetti, la vigilanza si estende ai distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.

Ispettorato forestale

Articoli: 4, 46, 75, 110, 131, 144, 153

Competenze: L'Ispettorato forestale svolge i seguenti compiti: -compila una relazione relativa alle zone proposte per il vincolo; -trasmette al Ministero dell’economia i reclami inoltrati dai comuni, in seguito alla pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone, insieme alla copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi; -gestisce le foreste demaniali nelle circoscrizioni in cui, per la scarsa rilevanza dei beni forestali demaniali, non sono istituiti gli appositi uffici di amministrazione; -dirige le opere di rimboschimento di terreni vincolati, dune e sabbie mobili, e le opere di ricostituzione di boschi deteriorati anch’essi vincolati, finanziate dallo Stato; -stabilisce, dagli incassi realizzati per i tagli straordinari nei boschi appartenenti a comuni o ad altri enti, le somme da impiegare in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti suddetti; -può proporre che la quota per opere di miglioramento del patrimonio da destinare alle aziende speciali possa essere elevata d’ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa; -su relazione dell’Ispettorato, il ministro per l'economia nazionale assegna un contributo a enti che assumano personale tecnico por l'amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale.

Ufficio distrettuale

Articoli: 161, 163, 178

Organizzazione: Sono istituiti i distretti amministrativi per la gestione dei beni boschivi comunali o di altri enti, dove non sono presenti aziende speciali e neppure è stato assunto personale tecnico amministrativo, secondo quanto è previsto dallo stesso regio decreto legge. Il direttore di ciascun distretto è un funzionario tecnico del Corpo reale delle foreste: ispettore principale di 1° o 2° classe o ispettore, con alle sue dirette dipendenze il personale di custodia del Corpo.

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