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Dettaglio Atti normativi
Bene archivistico
Atto normativo
REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 21
Elementi descrittivi
Descrizione
Strutture
Articoli: 1-9
Organizzazione: L'Alto Commissariato è composto da un Alto Commissario nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei ministri. Nella sua attività è coadiuvato da un segretario generale, scelto tra i prefetti del Regno e nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di intesa col Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri. L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal regio decreto 4 febbraio 1937 n. 100 e successive comunicazioni. Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle finanze.
Competenze: L'Alto Commissario: a) sovraintende e dirige, nel territorio dell'isola, tutte le amministrazioni statali, civili e militari, nonché gli enti locali, gli enti e gli istituti di diritto pubblico, ed in genere tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato; b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili e militari dell'isola, e ne assicura l'unità di indirizzo; c) esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti. Esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministro dei lavori pubblici nei confronti del Provveditorato delle opere pubbliche con sede a Cagliari. Promuove, inoltre, la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi.