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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 787

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1957/05/02
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 6 settembre 1957, n. 221
Estratto: Il decreto stabilisce le norme per la fornitura gratuita di oggetti di corredo per i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.

Strutture

Ispettorato regionale delle foreste

Articoli: 2-4

Competenze: L'Ispettorato regionale delle foreste ha il compito di rinnovare il vestiario per i sottufficiali e le guardie forestali. Il capo dell'Ispettorato o un funzionario da lui delegato, prima del rinnovo degli oggetti di vestiario, deve accertarsi se alla scadenza del prescritto periodo d'uso sono ancora in buono stato di conservazione, in tal caso assegnerà un nuovo termine d'uso.

Archivi: Per ogni agente è tenuta, in doppio esemplare, una scheda individuale degli indumenti assegnatigli in dotazione. Il primo esemplare è tenuto dall'Ufficio matricola dell'Ispettorato regionale, il secondo dal magazzino centrale vestiario, presso la scuola allievi sottufficiali e guardie forestali. Nella scheda sono annotati gli oggetti distribuiti alla prima vestizione e le successive con le relative date. In caso di trasferimento ad altro Ispettorato regionale, la scheda individuale dell'agente trasferito è inviata, assieme ai fascicoli matricolari e amministrativi, all'Ispettorato di nuova assegnazione.

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