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Atto normativo

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 257

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1961/02/11
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 21 aprile 1961, n.99
Estratto: La norma riorganizza le attribuzioni, la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio provinciale di sanità e dell'Ufficio medico legale

Strutture

Consiglio provinciale di sanità

Articoli: 10-18

Organizzazione: Il Consiglio provinciale di sanità e' presieduto dal prefetto ed e' composto dalle seguenti figure: - medico provinciale - veterinario provinciale - presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo di provincia - ingegnere capo del genio civile - capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - capo dell'Ispettorato del lavoro - ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo di provincia - ufficiale sanitario del Comune capoluogo di provincia - medico condotto; - direttori delle sezioni medico-micrografiche e chimiche del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - presidente di amministrazione ospedaliera - sovraintendente e direttore sanitario di ospedale aventi sede nel capoluogo di provincia - primario medico e primario chirurgo ospedaliero - 3 dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria - persona esperta nelle materie amministrative - 2 ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera - rappresentante per ciascuno degli ordini - rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale - rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro - rappresentante dell'istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie I componenti non di diritto sono nominati con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Competenze: 1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la pubblica salute della Provincia; 2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni; 3) designa il componente della Commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici; 4) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura; 5) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all'assicurazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attività provinciali; 6) propone il regolamento per la lotta insetticida; 7) propone il regolamento per la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti; 8) propone l'organizzazione e il regolamento dei servizi trasfusionali; 9) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di acqua da affidare in progettazione, esecuzione e gestione agli enti regionali per gli acquedotti, ai consorzi ed ai Comuni; 10) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali.

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