Regione Autonoma della Sardegna Regione Autonoma della Sardegna

Ricerca

Dettaglio Atti normativi

Bene archivistico

Atto normativo

Atto normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 1957, n. 3

Stampa

Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1957/01/21
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 9 febbraio 1957, n. 5
Estratto: Si definiscono le disposizioni relative alla gestione dell’'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, precisando i compiti e le funzioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato di amministrazione e del direttore tecnico-amministrativo quale capo dei servizi tecnici e amministrativi dell’'Azienda. Per quanto concerne la gestione contabile dell’'Azienda sono indicate le competenze della Delegazione della Corte dei conti presso la Regione che ha il compito principale di esaminare gli atti relativi ai movimenti del patrimonio dell’'Azienda, i rendiconti mensili e il conto mensile dell’'istituto incaricato del servizio di cassa. Si determinano inoltre i criteri per l’'amministrazione dei beni patrimoniali dell’'Azienda, per la stipulazione dei contratti di compra-vendita e di affitto e dei servizi in economia, per la gestione finanziaria, patrimoniale e del personale.

Strutture

Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda

Articoli: 1-2, 6, 16-17, 20-21, 23-24, 27-28, 32-33, 49

Organizzazione: L'’Azienda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma. Ha sede, con proprio ufficio centrale, in Cagliari e da esso dipendono gli uffici per le amministrazioni delle foreste demaniali. Il numero e le sedi dei suddetti uffici sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La gestione dell’'Azienda è affidata al Consiglio di amministrazione, al Comitato di amministrazione ed al direttore tecnico-amministrativo, secondo le norme contenute nella legge istitutiva (legge regionale 6/1956). Il personale dell’'Azienda è costituito da sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato comandato a prestare servizio presso l'’Azienda stessa.

Competenze: L’'Azienda esegue lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste di proprietà della stessa Azienda, previsti nei programmi di gestione annuale approvati dal Consiglio di amministrazione. Tali lavori riguardano principalmente: - l'’impianto, l’'ampliamento e la coltura dei vivai in servizio dell’'Azienda; - le operazioni di coltura e governo delle foreste; - le opere di rinsaldamento e di sistemazione dei corsi d’'acqua che interessano i fondi dell’'Azienda; - la provvista di semi e di piante per le colture delle foreste; - le opere di manutenzione di segherie e di altri opifici, di fabbricati, strade, acquedotti e mezzi di trasporto dei prodotti boschivi. Di norma esegue per appalto l’'impianto di segherie, di altri opifici e di mezzi di trasporto di prodotti boschivi e la costruzione di fabbricati, strade ed acquedotti delle foreste. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a verifica e collaudo: il collaudatore è designato su proposta del direttore dell’'Azienda dal Comitato d'amministrazione. Il direttore dell’'Azienda predispone i progetti di contratto inerenti alla gestione dell'’Azienda stessa, e particolarmente quelli per la vendita e per l’'affitto dei beni e dei prodotti delle foreste, e redige gli schemi dei relativi quaderni d'’oneri. Lo stesso direttore predispone i progetti per l’'acquisto e per l’'assunzione in fitto di beni, in relazione ai bisogni ed alle finalità dell’'Azienda. Per la vendita dei beni immobili e dei prodotti principali o secondari si procede di norma mediante il sistema del pubblico incanto o della licitazione o trattativa privata, previa deliberazione e autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell’'Azienda.

Archivi: I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione, firmati dal presidente e dal segretario, e raccolti in appositi registri rilegati e numerati, restano depositati presso la Direzione dell’'Azienda. Per le vendite dei prodotti principali e secondari dell'’Azienda e per le concessioni di lieve importanza e di limitata durata (fide e fitti di pascolo, occupazione temporanea di suolo o di locali demaniali, derivazioni di acqua pertinente ai fondi, esercizi di piccole cave di pietrame ed altri materiali), quando il relativo importo non superi la somma di lire 180.000, i funzionari capi ufficio di amministrazione delle foreste rilasciano agli acquirenti speciali fatture ovvero piccole licenze, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia. Le fatture e le licenze debbono riportare sommariamente le condizioni di vendita ed essere sottoscritte anche dall'’acquirente. Ciascun ufficio locale per l’'amministrazione delle foreste demaniali tiene aggiornato un registro di consistenza in cui sono iscritti i beni immobili demaniali compresi nella circoscrizione dell’'ufficio medesimo; anche i beni mobili di proprietà dell’'Azienda sono descritti negli inventari da ciascun ufficio locale di amministrazione. Alla fine di ciascun esercizio finanziario deve essere presentata la situazione dei beni immobili e mobili. Il deterioramento o la perdita degli oggetti consegnati deve risultare da appositi verbali, da sottoporsi all’'approvazione del direttore dell'’Azienda, che ha il compito di accertare se al riguardo vi siano responsabilità dei consegnatari.

+ mostra tutto
torna all'inizio del contenuto