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Dettaglio Atti normativi
Bene archivistico
Atto normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 16 novembre 1952, n. 1979
Elementi descrittivi
Descrizione
Strutture
Articoli: 17-19, 24
Competenze: Le concessioni di contributo relative ad opere di miglioramento di importo superiore ai 10 milioni e fino a 30 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato regionale, su parere dell'Ispettorato ripartimentale, e a mezzo di aperture di credito a favore dello stesso capo dell'Ispettorato. Le opere di importo superiore ai 30 milioni sono disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'Ispettorato regionale provvede al collaudo delle opere da esso finanziate, e ha facoltà di collaudare anche le opere finanziate direttamente dal suddetto Ministero. L'Ispettorato regionale delle foreste può, su incarico del Ministero, ordinare la pubblicazione del piano generale di bonifica montana; la relativa ordinanza sarà affissa all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte nel comprensorio, e sarà inserita per estratto, in uno o più quotidiani maggiormente diffusi nella zona.
Articoli: 2, 7-9, 17, 19, 24-26, 28
Competenze: - Valuta le domande per l'inclusione dei comuni richiedenti nell'elenco dei territori montani, e le inoltra alla Commissione censuaria centrale; - esamina ed istruisce le domande di privati, associazioni e consorzi, per ottenere mutui di miglioramento; - si accerta dell'avanzamento dei lavori ed esegue i collaudi; - concede contributi per opere di miglioramento di importo non superiore ai 10 milioni, a mezzo di aperture di credito a favore del capo dell'Ispettorato ripartimentale; - approva i piani di modifica dell'ordinamento produttivo presentati dai proprietari, in relazione a quanto stabilito nel piano generale di bonifica, e prescrive le opportune modificazioni; - in caso di inosservanza dei termini prescritti per l'esecuzione delle opere di competenza privata, ne dà comunicazione al Ministero e al Consorzio di bonifica montana; - ha facoltà di occupare i terreni da sistemare (vedi articolo 26 della legge 991/1952), con l'impiego all'occorrenza della forza pubblica.
Archivi: Gli atti relativi alla pubblicazione del piano generale di bonifica montana, ordinata dal Ministero o dal capo dellIspettorato regionale delle foreste, vengono depositati presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia nella quale ricade la maggior parte del territorio interessato.