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Atto normativo

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 16 novembre 1952, n. 1979

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Elementi descrittivi

Descrizione

Data: 1952/11/16
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,16 dicembre 1952, n. 291
Estratto: La disposizione stabilisce norme integrative per l’'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativa ai provvedimenti in favore dei territori montani. Si precisano le condizioni per la determinazione dei territori montani e le procedure relative alla costituzione degli enti per la difesa montana e per la realizzazione delle opere di bonifica.

Strutture

Ispettorato regionale delle foreste

Articoli: 17-19, 24

Competenze: Le concessioni di contributo relative ad opere di miglioramento di importo superiore ai 10 milioni e fino a 30 milioni, sono disposte dal capo dell’'Ispettorato regionale, su parere dell'’Ispettorato ripartimentale, e a mezzo di aperture di credito a favore dello stesso capo dell'’Ispettorato. Le opere di importo superiore ai 30 milioni sono disposte dal Ministero dell’'agricoltura e delle foreste. L'’Ispettorato regionale provvede al collaudo delle opere da esso finanziate, e ha facoltà di collaudare anche le opere finanziate direttamente dal suddetto Ministero. L’'Ispettorato regionale delle foreste può, su incarico del Ministero, ordinare la pubblicazione del piano generale di bonifica montana; la relativa ordinanza sarà affissa all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte nel comprensorio, e sarà inserita per estratto, in uno o più quotidiani maggiormente diffusi nella zona.

Ispettorato ripartimentale delle foreste

Articoli: 2, 7-9, 17, 19, 24-26, 28

Competenze: - Valuta le domande per l’'inclusione dei comuni richiedenti nell'elenco dei territori montani, e le inoltra alla Commissione censuaria centrale; - esamina ed istruisce le domande di privati, associazioni e consorzi, per ottenere mutui di miglioramento; - si accerta dell’'avanzamento dei lavori ed esegue i collaudi; - concede contributi per opere di miglioramento di importo non superiore ai 10 milioni, a mezzo di aperture di credito a favore del capo dell'’Ispettorato ripartimentale; - approva i piani di modifica dell’'ordinamento produttivo presentati dai proprietari, in relazione a quanto stabilito nel piano generale di bonifica, e prescrive le opportune modificazioni; - in caso di inosservanza dei termini prescritti per l’'esecuzione delle opere di competenza privata, ne dà comunicazione al Ministero e al Consorzio di bonifica montana; - ha facoltà di occupare i terreni da sistemare (vedi articolo 26 della legge 991/1952), con l’'impiego all'occorrenza della forza pubblica.

Archivi: Gli atti relativi alla pubblicazione del piano generale di bonifica montana, ordinata dal Ministero o dal capo dell’Ispettorato regionale delle foreste, vengono depositati presso l’'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia nella quale ricade la maggior parte del territorio interessato.

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