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Atto normativo

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1978, n. 66

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Data: 1978/07/28
Estratto: A favore dei lavoratori sardi di età non inferiore ai 18 anni che risiedano in Sardegna e che, per cause non dipendenti dalla propria volontà, si trovino sospesi o licenziati dall'azienda presso cui hanno prestato la loro opera ininterrottamente da non meno di 12 mesi, può essere concesso un sussidio massimo giornaliero di lire 10000, per la durata massima di 60 giorni, maggiorato di lire 390 al giorno per ogni persona a carico con diritto ad assegni. L'assistenza morale, materiale, culturale e sociale ai lavoratori sardi emigrati nell'Italia continentale o all'estero è attuata: - favorendo e promuovendo il sorgere di circoli culturali e ricreativi nelle località o di concentrazione degli emigrati o potenziando quelli esistenti; - mediante l'organizzazione ed il finanziamento di manifestazioni culturali, artistiche, folcloristiche, di attività sportive, di congressi, convegni e conferenze per dibattere i problemi relativi all'emigrazione e agli aspetti socio-economici della Sardegna. Ai fini della prima sistemazione dei lavoratori che rientrino in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola (per occupare un posto di lavoro; perché pensionato; per grave infermità, propria o di componente del nucleo familiare; per morte di uno dei coniugi; perché licenziato) può essere concesso il rimborso della spese di viaggio al lavoratore emigrato ed alle eventuali persone a suo carico. Possono essere concessi sussidi per consentire il trasporto nell'Isola delle salme degli emigrati deceduti nella penisola o all'estero.
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