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Comitato regionale di controllo

Note storiche e biografiche:

Il Comitato regionale di controllo, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, è un organo di tipo collegiale che esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni adottate dai comuni, dalle province e da tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20.
Solo con la legge finanziaria del 2002 il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso. La norma prevede, infatti, che a tale controllo provvedano gli assessorati regionali competenti per materia.



Il Comitato regionale di controllo, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, è un organo di tipo collegiale che esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni adottate dai comuni, dalle province e da tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 20.
L'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Costituzione) e quindi l'abrogazione dell'articolo 130 - che prevedeva il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali da esercitarsi da un organo della Regione - non comportò l'implicita abrogazione dell'articolo 46 dello Statuto sardo (che riservava alla Regione la titolarità del potere di controllo sugli atti degli enti locali), dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e delle leggi regionali che, nel tempo, avevano disciplinato l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti delle province e dei comuni (in particolare: legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38; legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4; legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7).
Solo con la legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, articolo 31 comma 1 (legge finanziaria) il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso; il comma 2 del citato articolo prevede, infatti, che al controllo sugli atti degli altri enti, elencati nell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (Enti provinciali del turismo e Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo; istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e relativi consorzi; consorzi fra utenti di strade vicinali;consorzi di bonifica), provvedano gli assessorati regionali competenti per materia con le modalità, i termini e le procedure di cui alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tuttavia, in base alla legge sui controlli della Regione sarda, vigente prima della riforma ed ancora applicabile per le parti compatibili (legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38), restavano sottoposte al controllo preventivo di legittimità:
a) le deliberazioni che gli organi esecutivi degli enti intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato, facendone espressa richiesta nella stessa deliberazione (controllo eventuale);
b) le deliberazioni degli organi esecutivi ed assembleari degli enti sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando tre consiglieri comunali o provinciali o tre componenti gli organi assembleari degli altri enti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate;
c) gli appalti e l'affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
d) gli strumenti di attuazione dei piani urbanistici, ecc.
La legge regionale 13 dicembre 1994 prevedeva anche (articolo 26) l'ipotesi di controlli sostitutivi, in caso di omesso compimento da parte di comuni, province e altri enti di atti obbligatori per legge, statuto o regolamento (ad esempio in materia di bilancio, conto consuntivo e pianificazione urbanistica).
Al momento della sua istituzione con sede in Cagliari, il Comitato regionale di controllo esercitava la sua attività di controllo su:
a) statuti;
b) regolamenti di competenza degli organi assembleari degli enti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile;
c) piani urbanistici provinciali, comunali, intercomunali e delle comunità montane (ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45).
Il Comitato, composto da sei relatori e un presidente eletti dal Consiglio regionale, esprimeva parere di legittimità e merito (fino all'emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e alla cosiddetta Bassanini-bis, la legge 15 maggio 1997, n. 127) sugli atti adottati da comuni, province e da tutti gli altri enti.
Infatti, salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali, era compito dei comuni, delle province e degli altri enti inviare al Comitato, pena decadenza, le loro deliberazioni entro 15 giorni dalla loro adozione (entro 7 giorni per quelle dichiarate immediatamente eseguibili) in base alla legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4.
Il Comitato regionale di controllo pronunciava, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi indicandone espressamente le parti dell'atto che si ritenevano illegittime e le norme giuridiche che si ritenevano violate.
Il Comitato, per una sola volta, poteva richiedere all'ente, mediante ordinanza, altri elementi istruttori, che dovevano pervenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza di rinvio.
Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano tuttavia esecutive qualora i Comitati, entro 20 giorni dal loro ricevimento, non avessero comunicato l'avvenuto annullamento, ovvero il rinvio per richiesta di elementi istruttori. Il Comitato, a sua volta, doveva pronunciarsi entro i dieci giorni successivi alla data di ricezione degli elementi istruttori (entro venti giorni per regolamenti, statuti e strumenti urbanistici).

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Elementi descrittivi

Identificazione

Denominazione autorità: Comitato regionale di controllo

Altra denominazione

denominazione ufficiale: Comitato regionale di controllo (dal 1985 al 2002)

denominazione in forma di sigla: Co.Re.Co. (dal 1985 al 2002)

forma secondaria: Co.Re.Co.

Contesto temporale

Data istituzione: 1985
Data soppressione: 2003

Atti normativi

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