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Atto normativo

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15

Dettaglio Atti normativi

Elementi descrittivi

Evento: 1965/05/05
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 9 luglio 1965, n. 29; Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 9 luglio 1965, n. 33
Estratto: E' istituito il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'amministrazione regionale.

Articoli: 14-18

Organizzazione: Il Comitato amministrativo è composto: a) dal presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, che lo presiede; b) dal segretario generale; c) dal direttore dei servizi dell'Assessorato regionale alle finanze; d) dal direttore della Ragioneria dell’'amministrazione regionale; e) dal capo dell’'Ufficio del personale; f) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere; g) da un rappresentante dei salariati permanenti. E' presieduto dal direttore della Direzione generale competente in materia di personale. Il Comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

Competenze: Delibera sui provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Fondo stesso.

Articoli: 20-21

Organizzazione: Il Collegio dei revisori è costituito da: - un magistrato della delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna, che lo presiede; - da due funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

Competenze: Il Collegio dei revisori esercita funzioni di revisione sulla gestione del Fondo.