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Atto normativo

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1995, n. 14

Dettaglio Atti normativi

Elementi descrittivi

Evento: 1995/05/15
Pubblicato su: Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, 16 maggio 1995, n. 17
Estratto: Sono disciplinati l’'attività, l’'indirizzo, il controllo, la vigilanza e la tutela sugli enti strumentali della regione. La Giunta regionale impartisce agli enti le direttive, nel rispetto degli indirizzi definiti nella programmazione. Gli assessori regionali verificano la conformità dell'attività degli enti alle direttive della Giunta e ne riferiscono alla stessa tramite una relazione documentata trasmessa successivamente dalla Giunta al Consiglio regionale, che la esamina entro il 30 giugno di ogni anno. Tutti gli atti, sottoposti a controllo, devono essere corredati del parere del coordinatore generale dell'ente sulla loro legittimità. I collegi dei revisori dei conti o dei sindaci vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza agli organi di gestione dell'ente e all'assessore regionale competente. La Giunta regionale può disporre in ogni tempo ispezioni e accertamenti sull'attività degli enti.

Articoli: 8-9

Organizzazione: E' soppresso l'apposito ufficio della Presidenza della Giunta con l'abrogazione dell'articolo 4, lettera b), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Competenze: Alla data di entrata in vigore della legge, l'ufficio è tenuto a restituire gli atti il cui procedimento di controllo è terminato agli organi che li hanno adottati, i quali ne dichiarano l'esecutività mentre trasmette all'assessore competente per il controllo gli atti il cui procedimento di controllo non è concluso.